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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04100/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (leasing)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto unità immobiliari. La società di leasing, davanti al Tribunale, ha chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto dei contratti e la condanna al rilascio degli immobili; contestualmente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti. La società utilizzatrice e il fideiussore hanno proposto opposizione al decreto e la società utilizzatrice ha eccepito anche l'incompetenza territoriale e formulato domande riconvenzionali di nullità dei contratti e di rideterminazione del capitale residuo. Il Tribunale, stralciate le riconvenzionali, ha ordinato il rilascio. In appello la società utilizzatrice ha impugnato l'ordinanza, ma la Corte d'appello ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività, ritenendo provata la comunicazione via PEC dell'ordinanza il 10 gennaio 2018 e osservando che, comunque, la ricezione di un messaggio telematico illeggibile avrebbe imposto al difensore di attivarsi tempestivamente per chiedere chiarimenti o rimessione in termini. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 702 quater e 152 c.p.c., delle specifiche tecniche PCT e dell'art. 6, comma 4, d.P.R. 68/2005, sostenendo che solo la conoscenza integrale dell'ordinanza fa decorrere il termine di impugnazione e che l'attestazione di cancelleria non equivale a ricevuta di avvenuta consegna; 2) omesso esame del file .hash, deducendo che il messaggio ricevuto fosse illeggibile per un errore tecnico e che la Corte avrebbe dovuto verificarlo. La Cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili perché non erano state utilmente censurate tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello: anche a voler escludere la piena ricezione del provvedimento, la parte ammetteva comunque la ricezione di una PEC illeggibile proveniente dalla cancelleria, circostanza che onerava il difensore di attivarsi per acquisire il contenuto dell'atto. La Corte ha quindi applicato il principio per cui la sentenza sorretta da più ragioni autonome deve essere impugnata criticando tutte le rationes, altrimenti il ricorso è inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancata impugnazione di tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello: la ricorrente, pur contestando la validità della comunicazione integrale dell'ordinanza, ha riconosciuto di avere ricevuto una PEC proveniente dalla cancelleria con allegato illeggibile, situazione che secondo la giurisprudenza impone al difensore di attivarsi diligentemente. Conseguentemente sono state confermate l'inammissibilità dell'appello per tardività e la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Norma richiamata come base del ricorso sommario introdotto dalla società di leasing in primo grado.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Norma richiamata per l'ordinanza resa dal Tribunale nel procedimento sommario.

  • art. 702 quater c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i termini e le regole di impugnazione dell'ordinanza sommaria.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro normativo insieme alle regole tecniche del PCT.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato come vizio denunciato per omesso esame del file allegato alla PEC.

  • art. 17 Specifiche tecniche PCT (provvedimento DGSIA 14/4/2014)

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legibilità e validità della comunicazione telematica.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione PEC non fosse idonea a far decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico e utile; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La ricezione da parte del difensore di una comunicazione PEC proveniente dalla cancelleria, ancorché riferita a messaggio asseritamente illeggibile o difettoso, impone un dovere di attivazione diligente per acquisire il contenuto dell'atto o chiedere tempestivamente una nuova comunicazione o la rimessione in termini.
  • Ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione nel procedimento sommario, la parte che contesti la comunicazione deve confrontarsi con tutte le circostanze fattuali accertate dal giudice di merito e non limitarsi a negare la sola piena conoscenza del provvedimento.
  • L'omesso esame di un file allegato è censurabile solo se la doglianza incide effettivamente sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e non lascia in piedi un'altra autonoma base decisoria.
  • Le attestazioni e i dati estratti dai registri di cancelleria costituiscono elementi idonei a dimostrare, fino a prova contraria, l'avvenuta ricezione del messaggio informatico nella casella PEC del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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