Cassazione Civile, Sentenza n. 27775/2020 del 04/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 64 d.lgs. n. 546/1992 avverso le sentenze della CTR del Lazio (n. 790/14/14 e 791/14/14), sostenendo di essere venuta a conoscenza di errori nella notifica degli atti di appello (vizio di notifica). La CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che la lamentata mancanza di notifica non fosse un errore di fatto revocatorio ma un errore di diritto censurabile in cassazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità: il motivo era generico e non riconducibile con precisione alle ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c. Inoltre la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia confutato la ratio della CTR (secondo cui la questione della notifica era implicita e il rimedio corretto è il ricorso per cassazione per violazione di legge/processuale e non la revocazione). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimante. La Corte rileva altresì i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1‑quater, d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
Norma invocata quale base per la revocazione in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che la fattispecie dedotta riguardasse un presunto errore di notifica (di fatto) ma che in realtà si trattasse di una questione di diritto/processuale non sanabile con la revocazione.
La Corte ha richiamato il carattere tassativo e la specificità dei motivi di cassazione previsti dall'art. 360 c.p.c., censurando il motivo generico e non riconducibile alle ipotesi elencate dalla norma e dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente come fondamento di un presunto errore di fatto; la Corte ha ritenuto la mera affermazione insufficiente e non ha riconosciuto la sussistenza dell'errore di fatto tale da giustificare la revocazione.
art. 13, comma 1‑quater, d.p.r. 115/2002
La Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione che prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio), disponendone l'applicazione nei confronti della ricorrente se dovuto.
art. 1‑bis, art. 13 d.p.r. 115/2002 (richiamato)
Richiamato in relazione al calcolo/quantificazione del contributo unificato, come indicato nella pronuncia.
Massime di principio
- La revocazione (ex art. 64 d.lgs. 546/1992) è perseguibile per errori di fatto ben dimostrabili; questioni di diritto o di regolarità procedurale rilevanti per il contraddittorio vanno di regola impugnate in cassazione.
- In Cassazione è fondamentale la specificità e la tassatività dei motivi: un motivo generico o confuso che non indichi chiaramente la fattispecie prevista dall'art. 360 c.p.c. è dichiarato inammissibile.
- La semplice affermazione di una mancata notifica non è sufficiente: occorre provare concretamente l'errore di fatto e collegarne l'effetto sulla decisione impugnata; se la questione è stata implicitamente considerata dal giudice, il rimedio appropriato può essere il ricorso per violazione di legge e non la revocazione.
- Quando la parte intimata non si costituisce, il giudice può non provvedere sulle spese, ma può comunque accertare e disporre l'applicazione di misure procedurali/tributarie accessorie (es. raddoppio del contributo unificato) se ricorrono i presupposti normativi.
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