Cassazione Civile, Sentenza n. 27773/2020 del 04/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'avv. Di Rocco era stata sanzionata con la censura dal Consiglio dell'Ordine di Prato per avere omesso di proporre appello nella causa penale del proprio assistito, determinando il passaggio in giudicato della condanna. Avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine la ricorrente aveva proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense (CNF), che però lo aveva dichiarato inammissibile per tardività (ricorso depositato il 29° giorno). La ricorrente ha quindi impugnato la decisione del CNF davanti alla Corte di Cassazione contestando: a) l'applicazione della norma abrogata (art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) e la violazione dell'art. 33 del regolamento CNF n.2/2014; b) la nullità della notifica della sentenza del CNF per presunta violazione dell'art. 137 c.p.c. (mancata busta sigillata o sua consegna) e, in subordine, ha chiesto la rimessione in termini per cause a lei non imputabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla validamente eseguita notifica della sentenza del CNF (notificata il 21 ottobre 2019; ricorso in cassazione notificato il 28 febbraio 2020). La Corte ha ritenuto applicabile il termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 36, comma 6, della legge n. 247/2012 per le impugnazioni contro decisioni del CNF, salvo il termine lungo dell'art. 327 c.p.c. solo se la notificazione d'ufficio non è stata valida. Ha inoltre accertato che la notifica della sentenza al domicilio eletto in Roma presso l'avv. Giovannelli era stata regolarmente eseguita (relata indicante consegna in busta chiusa e sigillata), e che la mancata comunicazione da parte del domiciliatario alla ricorrente non costituisce causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini. Ha quindi respinto la richiesta di rimessione e dichiarato inammissibile il ricorso; ha altresì disposto l'obbligo della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
Stabilisce che contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense decorre un termine breve di trenta giorni dalla notificazione d'ufficio della sentenza all'interessato; la Corte ha confermato che tale termine breve si applica alle impugnazioni in Cassazione delle decisioni del CNF (art. 36, comma 6).
Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), art. 50
Norma della disciplina professionale antecedente; il CNF aveva ravvisato la possibile applicazione del termine di venti giorni dell'art. 50 alle decisioni del Consiglio dell'Ordine, ma la Corte di Cassazione ha reiterato che per le impugnazioni al CNF prevale la disciplina dell'art. 36 l. n. 247/2012 e che la notificazione al domicilio eletto rileva per la decorrenza del termine breve.
Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, art. 33
Richiamato dalla ricorrente come norma del regolamento ritenuta violata; la Corte non ha condiviso la censura sulla base di tale norma, avendo accertato la regolare notificazione e l'applicabilità del termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 247/2012.
Codice di procedura civile, art. 137
Regola la consegna in busta sigillata se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie. La Corte ha ritenuto che la relata documentasse la consegna 'in busta chiusa e sigillata' e pertanto ha escluso la nullità della notificazione dedotta dalla ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 327
Prevede il termine ordinario (lungo) per proporre impugnazione quando non vi sia stata valida notificazione d'ufficio. La Corte ha ricordato che il termine lungo è applicabile solo se la notificazione d'ufficio non è valida; nella fattispecie la notificazione è stata ritenuta valida, per cui il termine corto di 30 giorni è quello operante.
Codice di procedura civile, artt. 285 e 170
Richiamati in tema di notificazioni e decorrenza dei termini: la legge speciale (art. 36 l. n.247/2012) contiene un'eccezione rispetto alla regola generale sulla notificazione al difensore, disponendo la decorrenza del termine dalla notificazione diretta all'interessato professionista.
Legge 25 giugno 2020, n. 70 (conversione D.L. n.28/2020), art. 3 comma 1-ter
"Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense"
Dal 30 giugno 2020 le notificazioni a cura delle cancellerie nei procedimenti dinanzi al CNF devono essere effettuate esclusivamente per via telematica alla PEC; la Corte ha precisato che nella vicenda le notificazioni, la pubblicazione e la proposizione del ricorso erano anteriori a tale modifica e quindi non rilevava la nuova modalità telematica.
Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative), art. 60, comma 3
Richiamato per le regole sulle notificazioni al CNF: in mancanza di elezione di domicilio le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale; ma nella fattispecie la ricorrente aveva eletto domicilio in Roma e la notifica è stata effettuata lì.
Codice di procedura civile, art. 153, comma 2 (rimessione in termini)
Stabilisce i presupposti per la rimessione in termini per causa non imputabile; la Corte ha ricordato che la rimessione richiede un evento non imputabile e di assoluta impossibilità, con rapporto causale diretto con la decadenza, fatto che nella specie non ricorreva (la mancata comunicazione da parte del domiciliatario non è causa non imputabile).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla legge n. 228/2012)
Prevede l'obbligo, in taluni casi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha rilevato che essendo il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Le impugnazioni delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono soggette al termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 36 della legge n. 247/2012, decorrente dalla notificazione della sentenza all'interessato; il termine lungo si applica solo se la notificazione d'ufficio non è valida.
- La notifica eseguita al domicilio eletto presso un avvocato è valida e fa decorrere il termine di impugnazione: la mancata comunicazione da parte del domiciliatario al cliente non determina automaticamente la nullità della notificazione né giustifica la rimessione in termini.
- Per contestare la validità di una notificazione occorre provare elementi concreti di nullità (es. assenza della busta sigillata quando la legge la prescrive) o l'inesistenza totale della notificazione; mera difficoltà, negligenza o dimenticanza del domiciliatario non costituiscono causa non imputabile.
- La rimessione in termini richiede un evento non imputabile e assoluto (forza maggiore o caso fortuito) e il suo rapporto causale determinante con la decadenza: problemi di comunicazione interni tra parte e domiciliatario normalmente non bastano.
- Dalla data di efficacia delle modifiche normative (es. dal 30/06/2020 per le notifiche via PEC al CNF) le notifiche di cancelleria devono essere effettuate per via telematica; nelle situazioni precedenti a tale data resta determinante la regolare notificazione tradizionale e la prova documentale della stessa.
- Prassi consigliata: eleggere domicilio con attenzione, mantenere comunicazioni periodiche e documentate con il domiciliatario (richieste scritte/PEC sull'esito delle notifiche), conservare copia delle relazioni di notifica e atti ricevuti per poter contestare tempestivamente eventuali irregolarità.
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