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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27771/2020 del 04/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza n.201/2018 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, riuniti due ricorsi, aveva rigettato il ricorso di Olivatt contro il rilascio di una derivazione ad HV Hidroelectrica Valsabbia S.r.l. e aveva invece accolto il ricorso di HV annullando il rinnovo della concessione alla Olivatt per mancato rispetto del principio dell'evidenza pubblica ai sensi dei principi del Trattato UE e dell'art.12 della direttiva 2006/13 (concessioni di beni demaniali). Olivatt ha proposto ricorso per cassazione su due motivi; successivamente le parti private (Olivatt e HV) hanno raggiunto una transazione e hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rinunciando ai ricorsi di primo grado e agli effetti della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che Olivatt e HV hanno concordemente rinunciato ai ricorsi e agli effetti della sentenza impugnata. Il controricorso tardivo della Provincia di Brescia è stato dichiarato inammissibile per tardività, sebbene la Provincia abbia comunque partecipato all'udienza. Le spese sono compensate tra le parti per volontà tacita delle stesse e non è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, poiché tale sanzione si applica alle impugnazioni originariamente pretestuose/dilatorie e non alla sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • Trattato UE

    I principi del Trattato UE (trasparenza e concorrenza) giustificano l'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di assegnazione delle concessioni che comportano l'utilizzo di beni demaniali.

  • Direttiva 2006/13

    Per le concessioni di beni demaniali l'art.12 impone regole che impongono trasparenza e, secondo il Tribunale Superiore, il mancato rispetto del principio dell'evidenza pubblica rende illegittimo il rinnovo della concessione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater

    L'art.13 comma 1 quater impone un ulteriore contributo unificato al ricorrente soccombente per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; la Corte interpreta però che tale sanzione si applichi all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.

Massime di principio

  • La transazione tra le parti che determina la rinuncia ai ricorsi può far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio e determinare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La Corte può compensare le spese quando le parti non chiedono espressamente la liquidazione e/o intendono la compensazione tacitamente.
  • Le sanzioni processuali previste per scoraggiare impugnazioni pretestuose (es. contributo unificato aggiuntivo ex art.13 d.P.R. 115/2002) si applicano all'inammissibilità originaria ma non alla sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per i rinnovi di concessioni su beni demaniali è necessario il rispetto del principio dell'evidenza pubblica; il mancato rispetto può rendere illegittimo il rinnovo alla luce dei principi del Trattato UE e della direttiva comunitaria applicabile.
  • Un controricorso tardivo può essere dichiarato inammissibile, ma la parte può comunque intervenire in udienza per esporre le proprie ragioni; tuttavia la tardività può precludere la formazione di una posizione processuale pienamente efficace.

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