Cassazione Civile, Sentenza n. 27771/2020 del 04/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza n.201/2018 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, riuniti due ricorsi, aveva rigettato il ricorso di Olivatt contro il rilascio di una derivazione ad HV Hidroelectrica Valsabbia S.r.l. e aveva invece accolto il ricorso di HV annullando il rinnovo della concessione alla Olivatt per mancato rispetto del principio dell'evidenza pubblica ai sensi dei principi del Trattato UE e dell'art.12 della direttiva 2006/13 (concessioni di beni demaniali). Olivatt ha proposto ricorso per cassazione su due motivi; successivamente le parti private (Olivatt e HV) hanno raggiunto una transazione e hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rinunciando ai ricorsi di primo grado e agli effetti della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che Olivatt e HV hanno concordemente rinunciato ai ricorsi e agli effetti della sentenza impugnata. Il controricorso tardivo della Provincia di Brescia è stato dichiarato inammissibile per tardività, sebbene la Provincia abbia comunque partecipato all'udienza. Le spese sono compensate tra le parti per volontà tacita delle stesse e non è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, poiché tale sanzione si applica alle impugnazioni originariamente pretestuose/dilatorie e non alla sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
Trattato UE
I principi del Trattato UE (trasparenza e concorrenza) giustificano l'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di assegnazione delle concessioni che comportano l'utilizzo di beni demaniali.
Direttiva 2006/13
Per le concessioni di beni demaniali l'art.12 impone regole che impongono trasparenza e, secondo il Tribunale Superiore, il mancato rispetto del principio dell'evidenza pubblica rende illegittimo il rinnovo della concessione.
art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater
L'art.13 comma 1 quater impone un ulteriore contributo unificato al ricorrente soccombente per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; la Corte interpreta però che tale sanzione si applichi all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
Massime di principio
- La transazione tra le parti che determina la rinuncia ai ricorsi può far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio e determinare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La Corte può compensare le spese quando le parti non chiedono espressamente la liquidazione e/o intendono la compensazione tacitamente.
- Le sanzioni processuali previste per scoraggiare impugnazioni pretestuose (es. contributo unificato aggiuntivo ex art.13 d.P.R. 115/2002) si applicano all'inammissibilità originaria ma non alla sopravvenuta carenza di interesse.
- Per i rinnovi di concessioni su beni demaniali è necessario il rispetto del principio dell'evidenza pubblica; il mancato rispetto può rendere illegittimo il rinnovo alla luce dei principi del Trattato UE e della direttiva comunitaria applicabile.
- Un controricorso tardivo può essere dichiarato inammissibile, ma la parte può comunque intervenire in udienza per esporre le proprie ragioni; tuttavia la tardività può precludere la formazione di una posizione processuale pienamente efficace.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27769/2020 del 04/12/2020
- Sentenza civile · 4 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27770/2020 del 04/12/2020
- Sentenza civile · 4 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27773/2020 del 04/12/2020
- Sentenza civile · 4 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27775/2020 del 04/12/2020
- Sentenza civile · 4 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27776/2020 del 04/12/2020
- Sentenza civile · 4 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27777/2020 del 04/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →