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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27769/2020 del 04/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si contestava l'elezione di Laura Di Tillio e Roberto De Rosa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara perché, avendo ricoperto la funzione di componenti delle commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione (nelle sessioni 2015/2016 e 2016/2017), si erano candidati nella tornata elettorale immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico: ciò, secondo il ricorrente, violava il divieto previsto dall'art. 47, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247 (e dall'analoga disposizione antecedente art. 22, comma 6, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), che impedisce ai componenti delle commissioni d'esame di essere eletti nella tornata immediatamente successiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 47, comma 6, L. n. 247/2012 debba essere interpretato alla stregua della giurisprudenza costituzionale sulla previgente norma: il divieto opera con riferimento alla tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione dell'incarico di componente della commissione d'esame, sicché Di Tillio e De Rosa risultavano ineleggibili e la loro elezione è nulla ab origine. Conseguentemente non è necessario procedere a nuove elezioni: al posto degli ineleggibili deve subentrare il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti (nel caso, il ricorrente Antonello Salce). La decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata cassata e il ricorrente chiamato ad integrare il numero degli eletti; le spese seguono la soccombenza

Norme richiamate

  • art. 47, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247

    6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto...

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il divieto opera in relazione alla 'tornata elettorale immediatamente successiva' alla data di cessazione dell'incarico di commissario d'esame: pertanto chi ha cessato l'incarico e partecipa alla tornata successiva è ineleggibile e la sua elezione è nulla ab origine

  • art. 22, comma 6, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    6. (...) Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto (...)

    La giurisprudenza costituzionale precedente ha chiarito che la norma precedente aveva medesima finalità e che rileva la tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell'incarico: tale interpretazione è stata estesa al testo novellato del 2012

  • Principi costituzionali e giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 138/2011 e Corte cost. n. 141/1996 cit.)

    La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il divieto perché proporzionato e non eccessivo, con finalità di separazione funzionale e trasparenza; inoltre ha qualificato l'incandidabilità/ineleggibilità come misura speciale compatibile con i principi costituzionali invocati

  • Massime di Cassazione richiamate (Cass. sez. un. 24 novembre 2011, n. 24812; Cass. n. 22090/2019)

    La giurisprudenza della Cassazione conferma che l'ineleggibilità individuale comporta la nullità originaria della candidatura, del voto a essa dato e dell'elezione del soggetto ineleggibile, senza incidere sul risultato complessivo della tornata; il rimedio è il subentro del candidato con maggiori preferenze successivo all'ultimo eletto

Massime di principio

  • Il divieto per i componenti delle commissioni d'esame opera con riferimento alla tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione dell'incarico: chi si candida in quella tornata è ineleggibile.
  • L'ineleggibilità comporta la nullità originaria della candidatura, dei voti ricevuti e dell'elezione del soggetto ineleggibile, ma non invalida automaticamente l'intero risultato elettorale: i voti validi per altri candidati restano efficaci.
  • In caso di dichiarazione di ineleggibilità ed invalidità originaria dell'elezione, il rimedio ordinario è il reintegro del candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto (subentro), senza necessità di elezioni suppletive salvo diverse disposizioni specifiche.
  • La differenza terminologica tra 'incandidabilità' e 'ineleggibilità' non annulla la portata pratica della restrizione: la norma mira a impedire l'uso dell'ufficio di commissario per ottenere vantaggi elettorali e va interpretata restrittivamente ma in coerenza con la finalità di separazione funzionale.
  • Le eccezioni processuali (es. integrazione del contraddittorio) possono essere rigettate se la loro accoglienza non inciderebbe sull'esito pratico del giudizio, ossia quando la posizione di terzi non è effettivamente lesa dalla pronuncia richiesta.

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