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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9479/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo: intervenuta prescrizione del reato già al momento della pronuncia di secondo grado. Il reato contestato è ricettazione (artt. 110 e 648 c.p.), commesso in data anteriore e prossima al 31/10/2012. Il ricorrente deduce che, considerata la durata della prescrizione (dieci anni comprensivi dell'aumento di un quarto) e le sospensioni rilevabili dagli atti (405 giorni per adesione del difensore all'astensione 02/12/2015-10/01/2017), la prescrizione era già maturata prima della sentenza di appello del 21/02/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Tuttavia ha confermato le statuizioni civili (condanna al risarcimento danno e rifusione spese a favore della parte civile Andrea Mario Antonaci), rigettando il ricorso per quanto attiene alle conseguenze civili.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Regola la responsabilità per il concorso di persone nel reato; qui richiamato in combinazione con l'art. 648 c.p. per configurare la fattispecie di ricettazione in concorso.

  • art. 648 c.p.

    Tipizza il reato di ricettazione, ossia il fatto per cui è stata condannata la parte; prende rilievo ai fini della individuazione del tempo di prescrizione applicabile.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce la durata della prescrizione in relazione alla pena edittale; qui utilizzato per calcolare il termine base della prescrizione applicabile al delitto di ricettazione.

  • art. 161 c.p.

    Prevede l'aumento della durata della prescrizione (in questo caso un quarto) in presenza di determinate circostanze; applicato nel calcolo complessivo del termine prescrizionale.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione scritta del ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Principio di ammissibilità del ricorso per cassazione che deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se dedotto con unico motivo.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto della durata base stabilita dalla normativa penale, degli aumenti previsti (es. un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p.) e di tutte le sospensioni dei termini documentabili (es. astensioni dei difensori).
  • L'estinzione del reato per prescrizione estingue le relative responsabilità penali ma non necessariamente le conseguenze civili: le statuizioni civili possono essere confermate se la responsabilità materiale è accertata e non impugnata o se il motivo di impugnazione non investe gli aspetti civili.
  • Chi intende far valere la prescrizione deve verificare con precisione la data di consumazione del reato, le eventuali cause di sospensione/interruzione e le decorrenze processuali per calcolare se la prescrizione sia intervenuta prima di una determinata pronuncia.
  • La deduzione della prescrizione in Cassazione è ammissibile anche con un unico motivo quando riguarda l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (giurisprudenza di legittimità).

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