Cassazione Penale, Sentenza n. 9479/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo: intervenuta prescrizione del reato già al momento della pronuncia di secondo grado. Il reato contestato è ricettazione (artt. 110 e 648 c.p.), commesso in data anteriore e prossima al 31/10/2012. Il ricorrente deduce che, considerata la durata della prescrizione (dieci anni comprensivi dell'aumento di un quarto) e le sospensioni rilevabili dagli atti (405 giorni per adesione del difensore all'astensione 02/12/2015-10/01/2017), la prescrizione era già maturata prima della sentenza di appello del 21/02/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Tuttavia ha confermato le statuizioni civili (condanna al risarcimento danno e rifusione spese a favore della parte civile Andrea Mario Antonaci), rigettando il ricorso per quanto attiene alle conseguenze civili.
Norme richiamate
Regola la responsabilità per il concorso di persone nel reato; qui richiamato in combinazione con l'art. 648 c.p. per configurare la fattispecie di ricettazione in concorso.
Tipizza il reato di ricettazione, ossia il fatto per cui è stata condannata la parte; prende rilievo ai fini della individuazione del tempo di prescrizione applicabile.
Stabilisce la durata della prescrizione in relazione alla pena edittale; qui utilizzato per calcolare il termine base della prescrizione applicabile al delitto di ricettazione.
Prevede l'aumento della durata della prescrizione (in questo caso un quarto) in presenza di determinate circostanze; applicato nel calcolo complessivo del termine prescrizionale.
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione scritta del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio di ammissibilità del ricorso per cassazione che deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se dedotto con unico motivo.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto della durata base stabilita dalla normativa penale, degli aumenti previsti (es. un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p.) e di tutte le sospensioni dei termini documentabili (es. astensioni dei difensori).
- L'estinzione del reato per prescrizione estingue le relative responsabilità penali ma non necessariamente le conseguenze civili: le statuizioni civili possono essere confermate se la responsabilità materiale è accertata e non impugnata o se il motivo di impugnazione non investe gli aspetti civili.
- Chi intende far valere la prescrizione deve verificare con precisione la data di consumazione del reato, le eventuali cause di sospensione/interruzione e le decorrenze processuali per calcolare se la prescrizione sia intervenuta prima di una determinata pronuncia.
- La deduzione della prescrizione in Cassazione è ammissibile anche con un unico motivo quando riguarda l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (giurisprudenza di legittimità).
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