Cassazione Penale, Sentenza n. 18403/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio di calcolo dei termini di sospensione ai fini della prescrizione (si deduce che la Corte di appello ha computato integralmente alcuni rinvii che sarebbero, per la difesa, da imputare in misura inferiore, con conseguente estinzione del reato per prescrizione); 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) in considerazione dell'assenza di precedenti, della limitatezza del danno e delle modalità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto all'estinzione per prescrizione: ha ritenuto illegittimo il computo integrale del periodo di sospensione relativo al rinvio del 13 ottobre 2016 (concesso per legittimo impedimento del difensore), poiché la sospensione per legittimo impedimento del difensore non può eccedere 60 giorni. Espungendo il segmento eccedente, il termine massimo prescrizionale si è esaurito prima dell'emanazione della sentenza impugnata; la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Ha respinto il ricorso quanto agli effetti civili: ha confermato le statuizioni civili e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Proservice Spa, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Usato come base per la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha richiamato il potere di annullare la sentenza per effetto della prescrizione quando il reato è estinto.
Riguarda il termine di prescrizione; la Corte ha calcolato il termine massimo prescrizionale e ha valutato l'incidenza delle sospensioni sui termini.
Regola le cause che sospendono il decorso della prescrizione; la Corte ha analizzato i periodi di sospensione e la loro legittimità.
Norma sulla tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato che l'applicazione richiede un confronto puntuale con le considerazioni del giudice di merito su abitualità e gravità, perciò non applicata.
Artt. relativi al concorso di persone nel reato e alla fattispecie di truffa; erano le norme sostanziali per i reati per cui era intervenuta la condanna poi annullata per prescrizione.
Ordinanza Sez. 7 n. 8124 del 25/01/2016 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo il quale, se il rinvio è motivato da legittimo impedimento della parte o del difensore, la sospensione dei termini di prescrizione non può superare 60 giorni; da ciò la Corte ha escluso il periodo eccedente riconosciuto dalla Corte d'appello.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (convertito)
Norma richiamata per la procedura con trattazione scritta, applicata al procedimento di cassazione in virtù delle modifiche legislative successive richiamate nella sentenza.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di prescrizione derivante da un rinvio concesso per legittimo impedimento della parte o del difensore non può superare 60 giorni; eventuali computi superiori devono essere esclusi dal calcolo della sospensione.
- Quando il giudice concede un rinvio su istanza difensiva e ne riconosce implicitamente la causale, quel rinvio è qualificato secondo la causale dedotta e il relativo effetto sulla prescrizione va valutato conformemente (es.: legittimo impedimento con limite di 60 giorni).
- Se, rideterminando i periodi di sospensione, emerge che il termine prescrizionale si è già esaurito prima della sentenza, il reato è estinto per prescrizione e la Cassazione può annullare senza rinvio la condanna penale.
- La contestazione della non applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una critica specifica e motivata alle risultanze di merito; censure generiche vengono respinte.
- L'estinzione del reato per prescrizione non cancella automaticamente le conseguenze civili: le pretese risarcitorie e le statuizioni civili possono essere confermate e il soggetto può essere condannato alle spese civili anche se la responsabilità penale è estinta.
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