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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26368/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato assolto dal Tribunale di Torino dal reato di ricettazione. Il Pubblico ministero aveva originariamente proposto appello contro la sentenza assolutoria; la Corte d'appello, rilevata l'inappellabilità della decisione, ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione. In sede di legittimità il ricorrente ha dedotto, da un lato, la questione di legittimità costituzionale della disciplina che limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati del rito monocratico a citazione diretta, dall'altro la manifesta illogicità/apparenza della motivazione assolutoria, sostenendo che il giudice non avrebbe valorizzato adeguatamente le dichiarazioni di un testimone, né il dato temporale incompatibile tra l'acquisto riferito dall'imputato e la successiva denuncia di furto, né l'assenza di documentazione a riscontro della versione difensiva, anche considerato che l'imputato si era qualificato come commerciante di autovetture.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di costituzionalità, richiamando precedenti di legittimità che considerano manifestamente infondata la questione relativa alla limitazione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati rientranti nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., poiché la scelta legislativa si fonda su un criterio oggettivo connesso alla minore complessità del procedimento e rientra nella discrezionalità del legislatore. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il ricorso si limitava a una frammentaria rilettura di singoli passaggi testimoniali senza confrontarsi con l'intera motivazione della sentenza assolutoria, la quale aveva considerato che il dichiarante aveva comunque negato di avere ceduto l'orologio all'imputato e che quest'ultimo aveva messo in vendita il bene on line, senza intermediari e celando la propria identità, mantenendo costante la propria versione dei fatti. L'esito concreto è stato quindi il mantenimento della pronuncia assolutoria di primo grado, con condanna del ricorrente alle conseguenze dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del reato di ricettazione contestato e oggetto della sentenza assolutoria di primo grado

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    richiamato come disposizione che limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati indicati nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    norma evocata dal ricorrente nel prospettare la questione di legittimità costituzionale della modifica introdotta dalla legge n. 114 del 2024

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    individua i reati per i quali, nel procedimento a citazione diretta, è escluso l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata

  • art. 24 Cost.

    evocato dal ricorrente; la Corte richiama la propria giurisprudenza nel senso che la limitazione dell'impugnazione della parte pubblica rientra nella discrezionalità del legislatore

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, respinta come manifestamente infondata

Massime di principio

  • La limitazione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nei procedimenti a citazione diretta per determinati reati è compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. quando sia sorretta da un criterio oggettivo di selezione dei procedimenti fondato sulla minore complessità dell'accertamento.
  • La censura di motivazione non può risolversi in una rilettura atomistica di singoli frammenti probatori: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione complessiva della sentenza impugnata e indicare specificamente il vizio logico o giuridico della decisione.
  • È manifestamente infondato il motivo che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, si limiti a proporre una diversa valutazione delle prove senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice a fondamento dell'assoluzione.
  • In sede di legittimità l'assoluzione è immune da censura quando la motivazione dia conto, in modo coerente e non illogico, delle ragioni per cui le dichiarazioni testimoniali non siano idonee a smentire la versione accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

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