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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32800/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/09/2023 che aveva confermato il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. La difesa ha articolato tre motivi sostenendo violazioni di legge e vizi di motivazione: mancata uniformità della Corte territoriale alle pronunce di rinvio della Corte di Cassazione (art. 627 c.3 c.p.p.), uso illegittimo e contraddittorio di elementi intercettivi e di altri elementi probatori ritenuti neutralizzati nel giudizio di merito; erronea valorizzazione di condotte extraprocessuali e processuali attribuite alla De Caro (presunta occultazione di documenti contabili, inserimento di costi fittizi, e dichiarazioni false in interrogatorio di garanzia) come ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione; e infine la tesi che i fatti usati per giustificare la misura cautelare fossero temporaneamente o materialmente non pertinenti ai reati per cui era stata disposta la custodia.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato la domanda. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse adeguatamente confrontata con le pronunce di rinvio e con le ordinanze cautelari precedenti, assumendo correttamente in esame sia le intercettazioni sia il materiale documentale e dichiarativo acquisito successivamente, per valutare ex ante se la condotta della De Caro avesse creato l'apparenza di responsabilità. La Corte ha confermato che nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione il vaglio è autonomo e può valorizzare elementi ritenuti non decisivi nel giudizio di merito; ha condiviso che la condotta professionale contestata (attività contabile finalizzata a occultare flussi sospetti o a creare "nero") e la dichiarazione mendace possano essere considerate gravemente colpose e avere efficienza causale nel mantenimento della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la liquidazione delle spese sostenute dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen., comma 3

    Principio di obbligo per il giudice della riparazione di uniformarsi alle pronunce di rinvio della Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e il confronto richiesti fossero stati effettuati e che non sussista violazione

  • art. 416 cod. pen.

    Articolo relativo all'associazione per delinquere, richiamato a titolo di contestazione originaria; la Corte ha valutato le condotte in relazione al quadro indiziario complessivo che ha portato alla misura cautelare

  • art. 648 bis cod. pen. e art. 648 ter cod. pen.

    Norme sul riciclaggio e impiego di proventi illeciti; la Corte ha ritenuto che le attività contabili poste in essere potessero essere giudicate rilevanti nell'analisi ex ante della possibile destinazione di fondi di dubbia provenienza

  • principio giurisprudenziale: autonomia del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione

    Ripetuto richiamo alla dottrina giurisprudenziale che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al merito penale e richiede una valutazione ex ante della condotta del detenuto per stabilire se abbia concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione autonoma ex ante: non si valuta se sussista la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma se la condotta del detenuto abbia creato l'apparenza di reità che ha determinato la privazione della libertà.
  • Elementi utilizzati nella fase cautelare (intercettazioni, documenti, dichiarazioni) possono essere rilevanti nel giudizio di riparazione anche se nel processo di merito sono stati considerati non decisivi o neutralizzati; il diverso standard probatorio giustifica valutazioni divergenti.
  • Comportamenti extraprocessuali diretti a occultare documentazione contabile, a creare costi fittizi o a sistemare flussi in nero, se posti in essere da un professionista quale commercialista, possono essere ritenuti gravemente colposi e idonei a contribuire all'apparenza di colpevolezza.
  • Dichiarazioni mendaci in sede di interrogatorio di garanzia possono assumere rilievo causale nel mantenimento della misura cautelare quando, alla luce del complesso probatorio, risultino efficaci a trattenere il sospetto degli organi inquirenti.
  • In casi simili, per ottenere la riparazione il ricorrente deve dimostrare che non vi fu condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a dare causa alla custodia; la mera assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo.

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