Cassazione Civile, Ordinanza n. 11206/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato otto intimazioni di pagamento deducendo, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle sottostanti, l'inesistenza delle intimazioni e la prescrizione decennale dei crediti. I giudici di merito avevano accolto solo in parte il ricorso, ritenendo non provata la notifica di alcune cartelle e conseguentemente delle intimazioni collegate. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che su una precedente iscrizione ipotecaria tra le stesse parti era intervenuta una sentenza di legittimità che aveva già riconosciuto la regolarità della notifica delle cartelle prodromiche, incluse quelle oggi ancora controverse, e quindi l'efficacia del giudicato precludeva una diversa decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto che la precedente sentenza di legittimità, resa tra le stesse parti su un'iscrizione ipotecaria fondata anche sulle medesime cartelle, avesse già accertato la sufficienza della prova della notifica delle cartelle tramite avvisi di ricevimento ed estratti di ruolo, con conseguente efficacia di giudicato sul punto. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo della contribuente anche per le intimazioni ancora in contestazione. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla formazione del giudicato formale, ritenuto ostativo alla rivalutazione della medesima questione già decisa tra le stesse parti
richiamato quale norma sull'autorità di giudicato sostanziale, ritenuta vincolante rispetto all'accertamento già compiuto sulla regolarità della notifica
menzionato come riferimento formale del motivo di ricorso, che tuttavia sostanzialmente si fondava sulla violazione del giudicato
art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016
richiamato solo per dare atto della regolare notifica del ricorso in un momento anteriore all'estinzione ope legis dell'ente ricorrente
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti esiste una precedente decisione passata in giudicato che abbia già accertato la regolarità della notifica delle cartelle o di atti prodromici, tale accertamento preclude una nuova contestazione sulla medesima questione in successivi giudizi concernenti atti consequenziali fondati sulle stesse cartelle.
- L'autorità del giudicato sostanziale si estende alla questione già decisa in modo espresso e decisivo, impedendo al giudice successivo di riesaminare il medesimo presupposto fattuale e giuridico.
- Se la questione preclusa dal giudicato è risolutiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, respingendo l'originario ricorso introduttivo.
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