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Sentenza

Sentenza n. 2083/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00010/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato l’aggiudicazione in favore dell’impresa concorrente risultata prima classificata, deducendo la violazione degli artt. 70, comma 4, lett. a), e 108, comma 6, d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e contraddittorietà. In particolare, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, nell’ambito del criterio A1 relativo alla completezza del progetto e all’accuratezza dei dettagli descrittivi dell’organizzazione del servizio, conteneva una sezione dedicata alla pulizia delle spiagge libere, alle fasce costiere e alle pinete prossime al litorale, sebbene il Comune interessato fosse privo di accesso al mare. Secondo l’appellante, tale riferimento non costituiva un mero refuso, ma una proposta relativa a prestazioni materialmente ineseguibili e avulse dal contesto territoriale, tale da imporre l’esclusione dell’offerta ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023. In subordine, l’appellante ha censurato l’attribuzione all’aggiudicataria di 24 punti su 30 per il criterio A1, sostenendo che l’errore avrebbe dovuto comportare l’azzeramento del punteggio. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di parità di trattamento e autoresponsabilità dell’offerente e l’inammissibilità di una motivazione postuma fornita dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la non conformità dell’offerta ai documenti di gara prevista dall’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 riguarda una difformità dalle regole di redazione tale da rendere l’offerta invalida e non valutabile ai fini selettivi; non comprende invece meri errori materiali o irregolarità non invalidanti, rettificabili ex tunc. Il riferimento alle spiagge e alle zone costiere è stato qualificato come errore marginale, non incidente sulla valutabilità complessiva dell’offerta, poiché l’appellante non ha dimostrato in concreto che esso rendesse il progetto complessivamente non valutabile. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito il divieto di sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice. Il criterio A1 attribuiva un punteggio discrezionale all’offerta nel suo complesso e prevedeva il coefficiente zero soltanto per un’offerta priva di proposta o complessivamente inadeguata rispetto agli standard richiesti. L’offerta dell’aggiudicataria, pur contenendo l’errore relativo alle zone costiere, non era priva di proposta né complessivamente inadeguata; inoltre, il criterio riguardava la conoscenza dello stato del servizio e non la conoscenza del territorio. L’appellante non ha fornito una specifica prova di resistenza, considerato che la differenza tra le due offerte era di 7,625 punti. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 4.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare quando siano integrati i presupposti processuali e non siano necessarie ulteriori attività istruttorie.

  • art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    non conformi ai documenti di gara

    L’inammissibilità riguarda le offerte difformi dalle regole di redazione stabilite dalla lex specialis in modo tale da risultare invalide e non valutabili ai fini selettivi; non comprende meri errori materiali o irregolarità non invalidanti.

  • art. 108, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Norma indicata dall’appellante come parametro di legittimità dell’aggiudicazione; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli che descrivono la conoscenza dello stato del servizio con le sue criticità e l’organizzazione futura dell’intero servizio

    Il criterio A1 attribuisce un punteggio discrezionale all’offerta tecnica nel suo complesso, con coefficiente zero soltanto in caso di assenza di proposta o di complessiva inadeguatezza rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Massime di principio

  • La clausola che rende inammissibili le offerte non conformi ai documenti di gara opera, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, quando la difformità dalle regole di redazione rende l’offerta invalida e non valutabile ai fini selettivi; un errore materiale o un’irregolarità marginale che non comprometta la valutabilità complessiva dell’offerta non determina l’esclusione.
  • La valutazione dell’offerta tecnica deve essere compiuta nel suo complesso: l’inesattezza riferita a una parte circoscritta del progetto non comporta automaticamente l’azzeramento del punteggio quando l’offerta contenga comunque una proposta valutabile e non sia complessivamente inadeguata rispetto agli standard della lex specialis.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi tecnici, salvo che siano dimostrati vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o arbitrarietà.
  • Quando la lex specialis prevede il coefficiente zero soltanto per un’offerta priva di proposta o complessivamente inadeguata, un errore circoscritto non impone l’azzeramento del punteggio senza la dimostrazione che l’intera offerta ricada in tali condizioni.
  • La contestazione dell’attribuzione del punteggio deve confrontarsi con l’offerta nel suo complesso e indicare la concreta incidenza dell’errore sulla graduatoria; in mancanza di specifica prova di resistenza, non è dimostrata l’utilità dell’eventuale riedizione della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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