Cassazione Penale, Ordinanza n. 14910/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era meramente reiterativo di doglianze già vagliate dai giudici di merito e privo di una specifica confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 4 aprile 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, con specifico riferimento alla nozione di "uso di gruppo". La Corte ha però rilevato che la censura si limitava a riprodurre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, richiamando anche il compendio probatorio indicato nella decisione di appello.
Norme richiamate
La censura difensiva riguardava l'applicazione della norma in materia di stupefacenti, con particolare riferimento alla nozione di uso di gruppo; la Corte non entra nel merito della questione perché reputa il motivo inammissibile in quanto non specifico e riproduttivo di doglianze già disattese.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello non è sufficiente.
- La deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale non è ammissibile se non è accompagnata da una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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