Cassazione Penale, Ordinanza n. 05605/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell'imputato in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto inammissibile in ragione della proposizione personale del gravame dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. La Corte dà atto inoltre che l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e applica l'art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, esclusa la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata quale base del reato in materia di stupefacenti oggetto della conferma di merito
il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
ha introdotto la novella normativa rilevante sul divieto di proposizione personale del ricorso per cassazione
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il criterio dell'esclusione della sanzione pecuniaria solo quando il ricorso sia proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, salvo che la legge consenta diversamente.
- La proposizione personale del ricorso, in violazione del requisito dell'assistenza tecnica, determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza necessità di esame dei motivi dedotti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando l'inammissibilità deriva da un vizio processuale oggettivo e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, la Corte applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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