Cassazione Penale, Sentenza n. 16997/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la motivazione dell'ordinanza di riesame: 1) carenza di motivazione sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato di trasferimento fraudolento di beni (assolutamente circa gli artt. 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. invocati dal ricorrente), con particolare doglianza sulla mancata prova del dolo specifico richiesto per l'intestatario fittizio; 2) omessa motivazione circa la prognosi di reiterazione, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., cioè l'assenza di adeguata argomentazione sul perché il ricorrente potrebbe compiere nuovamente analoghe condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o non consentito in questa sede. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente motivato la presenza di elementi indiziari (intercettazioni, partecipazione alla gestione e compartecipazione agli utili della ditta "Ros Automobili") e la consapevolezza del Severini circa la caratura criminale del Colosimo e la finalità elusiva. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non è necessario che tutti i concorrenti abbiano il dolo specifico: è sufficiente che almeno uno agisca con tale intenzione e che gli altri ne siano consapevoli. Sulla prognosi di reiterazione il Tribunale ha motivato in fatto, ritenendo rilevanti la durata e le modalità della condotta. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante di agevolazione mafiosa è stata esclusa nel provvedimento del GIP; la Corte segnala che tale aggravante non è stata ritenuta applicabile nel caso di specie.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia compiuto sufficiente e non viziata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine agli elementi costitutivi del reato.
Citato nella contestazione del ricorrente (vizio di motivazione): la decisione della Corte osserva che le censure sono generiche e che la ricostruzione probatoria è stata adeguatamente svolta dal Tribunale.
Invocato dal ricorrente riguardo all'omessa motivazione sulla prognosi di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione in fatto circa le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione (durata, modalità e finalità dell'operazione di interposizione).
Consentita la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; utilizzata dalla pubblica accusa nella fase di esame del ricorso.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.
Richiamati nella giurisprudenza citata come reati collegati alla materia del trasferimento fraudolento di beni; la Corte usa tali riferimenti per spiegare lo schema di responsabilità concorrente richiesto nel delitto di trasferimento fraudolento di valori.
Massime di principio
- Nel delitto di trasferimento fraudolento di beni non è sempre necessario che tutti i coautori abbiano il dolo specifico di eludere misure di prevenzione: è sufficiente che almeno uno agisca con tale fine e che gli altri concorrenti ne siano consapevoli e diano il proprio apporto.
- Per la configurabilità del dolo specifico non occorre che il procedimento di prevenzione sia già iniziato; è sufficiente che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di un procedimento preventivo.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari (prognosi di reiterazione) il giudice può fondare la sua decisione sulle modalità, la durata e la ripetitività della condotta e sulle risultanze probatorie (es. intercettazioni), e tale apprezzamento ha natura in gran parte di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
- Le censure generiche o non specificamente fondate sulle risultanze istruttorie rischiano l'inammissibilità in sede di legittimità: bisogna indicare puntualmente perché la motivazione sia illogica, contraddittoria o mancante.
- L'uso di intercettazioni e di elementi indiziari sulla partecipazione alla gestione e alla compartecipazione agli utili aziendali può legittimare la conclusione sulla compartecipazione effettiva e sulla consapevolezza dell'intento elusivo.
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