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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21688/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello della società contribuente contro un avviso di accertamento IVA relativo al periodo d'imposta 2002. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, depositando la documentazione dell'istanza e il versamento della prima rata. Poiché non risulta presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la parte resistente ha sostenuto il perfezionamento della causa estintiva del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto che la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, che la contribuente aveva effettuato il pagamento della prima rata dell'importo dovuto e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine finale. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate tra le parti. Non è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato, per effetto della causa estintiva e della prenotazione a debito riguardante l'amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    comma 2, lett. b); comma 10; comma 12; comma 13

    La definizione agevolata è applicabile alle controversie in cui l'Agenzia delle Entrate sia soccombente nell'ultima pronuncia non cautelare; il pagamento della prima rata, unito alla mancata istanza di trattazione entro il termine, perfeziona la causa estintiva del processo.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13

    In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è definibile in via agevolata e il contribuente deposita la domanda con il versamento della prima rata, la successiva mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto comporta l'estinzione del giudizio.
  • La definizione agevolata opera come causa estintiva del processo anche in sede di cassazione, se ricorrono i presupposti normativi previsti dal regime speciale.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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