Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38793/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Schicchi impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 2 L. n. 638/1983 per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori, pari a euro 12.210,28 (periodo dicembre 2016 - novembre 2017). Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), essendo l'eccedenza rispetto alla soglia di non punibilità di soli euro 2.210,28; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella quantificazione della pena, nonostante stato di incensuratezza e occasionalità dell'illecito; 3) illegittimità della condanna alle spese di giudizio a favore della parte civile in appello, che avrebbe dovuto essere almeno compensata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello che ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce dell'ammontare complessivo non versato (euro 12.210,28) e della divergenza dalla soglia di non punibilità (euro 10.000) ritenuta non "prossima". Ha inoltre confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi concreti oltre la mera incensuratezza (che da sola non è più sufficiente dopo la riforma). Quanto alle spese del giudizio d'appello, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito: l'accoglimento di un motivo di gravame dell'imputato (es. riconoscimento della continuazione) non comporta automaticamente la soccombenza della parte civile né la compensazione delle spese. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di difesa della parte civile liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 638/1983

    Norma che sanziona la sottrazione alle norme previdenziali e/o omissione del versamento delle ritenute: la condotta contestata (omesso versamento di somme trattenute sulle retribuzioni) integra questo reato ove sussista il presupposto fattuale dell'omissione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice valuta congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo. È applicabile solo quando l'ammontare dell'omissione sia 'vicinissimo' alla soglia di punibilità e non sussistano altri elementi ostativi.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno/pericolo) che devono essere considerati anche nella valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Norma richiamata processualmente per la definizione del ricorso (il ricorso è stato definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020), usata per inquadramento procedurale della definizione del ricorso in Cassazione.

  • art. 62-bis c.p. (riformato dal d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. L. 24/07/2008 n. 125)

    Riferimento alla riforma che ha inciso sulle circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere la diminuente; il giudice richiede elementi positivi concreti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in capo al ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità, ivi comprese le spese del procedimento e l'onere del versamento alla Cassa delle Ammende, quando rilevanti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità siano ravvisati.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede valutazione complessiva: la mera soglia numerica non è esclusiva, ma un superamento significativo della soglia rende normalmente inapplicabile la causa. Se l'omissione eccede la soglia in misura rilevante (anche alcune migliaia di euro rispetto alla soglia), il beneficio difficilmente è riconosciuto.
  • Nei reati tributari/previdenziali la vicinanza numerica alla soglia è valutata insieme agli altri parametri (modalità, colpevolezza, entità del danno): importi marginalmente superiori alla soglia possono ancora consentire l'applicazione di 131-bis solo se non emergono elementi ostativi.
  • L'incensuratezza dell'imputato e l'episodicità del fatto, dopo la riforma dell'art. 62-bis, non sono più sufficienti di per sé per ottenere le attenuanti generiche: devono esistere ulteriori elementi positivi e concreti giustificativi della diminuzione.
  • L'accoglimento di un motivo di gravame dell'imputato in appello (es. riconoscimento della continuazione) non determina automaticamente la soccombenza della parte civile né la compensazione delle spese processuali: la liquidazione delle spese segue le regole di merito e la valutazione della soccombenza della parte civile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende; pertanto va valutata la fondatezza prospettica del ricorso prima del deposito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.