Cassazione Penale, Sentenza n. 17593/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di appello di Catania, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per estorsione e alla qualificazione dei fatti con l'aggravante del cd. "metodo mafioso". Il ricorrente chiedeva una riconsiderazione delle fonti di prova dichiarativa e contestava l'apprezzamento degli elementi circostanziali che avrebbero aggravato la fattispecie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenuti meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ), confermando che non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito se non in presenza di travisamento della prova, debitamente specificato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla credibilità delle persone offese e sulla convergenza della prova dichiarativa; ha altresì confermato la corretta applicazione dell'aggravante per l'uso del metodo mafioso, che può essere riconosciuta quando l'evocazione della contiguità mafiosa sia funzionale a creare una particolare condizione di assoggettamento nella vittima, senza bisogno di dimostrare l'effettiva esistenza di un'organizzazione mafiosa. Essendo il ricorrente già stato condannato per associazione mafiosa in un procedimento richiamato in motivazione, si è ritenuta sussistente anche la seconda aggravante ad effetto speciale (art. 628, comma 3, n. 3 c.p.), pur non avendo inciso nel calcolo finale per essere aumento facoltativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato di legittimità sulle motivazioni: la Corte di legittimità non può rivedere la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, salvo che ricorra il travisamento della prova, il quale deve essere indicato specificamente e riguardare elementi decisivi.
art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.
Prevede l'aggravante ad effetto speciale quando il fatto sia commesso con il metodo mafioso o richiamando la contiguità ad una organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche sulla base dell'evocazione funzionale a creare assoggettamento nella vittima.
Richiamato in motivazione come riferimento alla riserva di codice e alla disciplina dell'aggravante che stigmatizza il metodo mafioso; la norma ha natura oggettiva e detta il quadro per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più severo quando il metodo sia evocativo di controllo mafioso.
Segue che l'aumento determinato dall'aggravante ad effetto speciale possa essere facoltativo nella determinazione della pena, e qui non è stato computato nel calcolo finale.
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come disposto nella sentenza.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in motivazione per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in ragione del grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 41461/2012 e altre)
Richiamata per i principi sulla valutazione della credibilità della persona offesa e sulla necessità di non sindacare in sede di legittimità valutazioni fattuali a meno che non emergano manifeste contraddizioni.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione, ma non riforma la valutazione delle prove di merito se non è indicato un travisamento specifico e decisivo delle stesse.
- Il vizio di "travisamento della prova" richiede che il ricorrente indichi in modo chiaro e specifico quali elementi probatori sarebbero stati utilizzati erroneamente o omessi e che tali elementi siano decisivi per il giudizio.
- La credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni nella motivazione.
- L'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" ha natura oggettiva: non è necessaria la prova dell'effettiva appartenenza o dell'esistenza di una cosca, bastando che l'evocazione della contiguità mafiosa abbia avuto funzione intimidatoria e abbia creato una condizione di particolare assoggettamento nella vittima.
- Precedenti o condanne per reati associativi di tipo mafioso possono rafforzare la valutazione del carattere mafioso del metodo usato, modulando l'applicabilità dell'aggravante ad effetto speciale.
- Riproporre in Cassazione argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del merito, senza apportare nuovi e specifici elementi di diritto o di fatto, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche.
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