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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32389/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due tentate rapine aggravate in concorso, commesse in continuazione con un reato più grave già giudicato con sentenza irrevocabile. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del giudizio di appello, sostenendo che, essendosi proceduto con trattazione cartolare, le conclusioni scritte del Procuratore generale non gli erano state comunicate. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, contestando la valutazione dell’attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese e sostenendo che la Corte d’appello avesse considerato elementi nuovi senza rispondere adeguatamente alle doglianze difensive, in particolare alla difficoltà di riconoscere l’aggressore, che indossava un casco semi-integrale. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge, vizio di motivazione e contraddittorietà nella determinazione della pena e degli aumenti per la continuazione, rilevando un errore nella descrizione dell’aumento individuale, nonché l’asserita mancata esplicitazione dei calcoli relativi al tentativo, al rito abbreviato e alla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dagli atti risultava che le conclusioni scritte del Procuratore generale erano state comunicate al difensore, circostanza confermata anche dalle conclusioni scritte della difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che ricorreva una doppia conforme e che le sentenze di merito, lette congiuntamente, fornivano una motivazione non apparente né illogica sulla attendibilità dei riconoscimenti fotografici, valorizzando le convergenti dichiarazioni delle due persone offese, la descrizione dell’arma e dell’abbigliamento dell’aggressore, la distanza temporale tra i riconoscimenti e la corrispondenza dei tratti somatici. Anche il terzo motivo è stato rigettato: l’errore nella descrizione dell’aumento, indicato in sette anziché otto mesi, è stato qualificato come meramente descrittivo e privo di conseguenze sul trattamento sanzionatorio; la recidiva risultava implicitamente esclusa; la Corte d’appello aveva inoltre chiarito il riferimento ai reati aggravati e tentati e aveva indicato la riduzione per il rito. La Corte ha tuttavia precisato, senza incidere sull’esito, che nel reato continuato la riduzione prevista per il rito abbreviato deve essere applicata sulla pena finale risultante dalla continuazione e non sulle pene dei singoli reati.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La disposizione è stata invocata dalla difesa in relazione alla pretesa omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; la censura è stata respinta perché la comunicazione risultava dagli atti.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato insieme all’art. 178 c.p.p. per la dedotta nullità del giudizio di appello; la nullità è stata esclusa in fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve riguardare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non consente una rivalutazione della persuasività delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le censure di merito sull’apprezzamento del materiale probatorio sono estranee ai motivi consentiti nel giudizio di legittimità.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    La riduzione di pena per il rito abbreviato deve essere applicata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio derivante dalla continuazione e dalle altre operazioni di dosimetria, quindi sulla pena finale.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione tra i reati giudicati nel procedimento e il reato più grave oggetto di precedente sentenza irrevocabile è stata mantenuta; gli aumenti per i reati satellite possono essere determinati anche complessivamente.

  • art. 628 c.p.

    La responsabilità riguarda due tentate rapine aggravate in concorso.

  • art. 56 c.p.

    La condanna concerne condotte qualificate come tentate; la Corte ha chiarito che l’aumento in continuazione si riferiva ai reati aggravati nella forma tentata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello svolto con trattazione cartolare, la doglianza relativa alla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero è infondata quando dagli atti, e anche dalle conclusioni della difesa, risulti che la comunicazione è stata effettuata.
  • In presenza di una doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere valutate congiuntamente come un unico corpo motivazionale, purché la decisione d’appello richiami la pronuncia precedente e le due sentenze adottino criteri coerenti nella valutazione della prova.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione dell’attendibilità delle persone offese e del significato degli elementi probatori; sono deducibili soltanto i vizi di motivazione tassativamente previsti dalla legge, purché manifesti e decisivi.
  • L’errore meramente descrittivo nella rappresentazione dei passaggi aritmetici della pena non determina l’annullamento quando il trattamento sanzionatorio effettivamente applicato risulti corretto e l’errore non abbia inciso sul risultato finale.
  • L’esclusione della recidiva può risultare anche implicitamente, quando nella determinazione della pena non sia stato applicato alcun aumento riconducibile a tale circostanza e la motivazione complessiva consenta di comprendere la scelta del giudice.
  • Nel reato continuato, la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato deve essere applicata sulla pena finale determinata dopo l’unificazione dei reati e lo svolgimento delle altre operazioni di dosimetria, non sulle pene relative ai singoli reati satellite.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniRiti alternativiCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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