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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7763/2020 del 09/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Regione)

La controversia

Il proprietario di due fondi per una superficie complessiva di 727.318 mq, occupati temporaneamente dall’amministrazione forestale per finalità di rimboschimento sin dai primi anni Cinquanta, ha chiesto la determinazione dell’indennità di occupazione. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, con sentenza del 26 settembre 2016, ha liquidato l’indennità sulla base degli interessi legali sul valore di mercato dei fondi, per il periodo dal 15 febbraio 2013 al 31 dicembre 2013, ordinando all’amministrazione il deposito di Euro 20.281,86, oltre interessi, detratto quanto già versato. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 22 maggio 2018, ha respinto l’appello. Il ricorrente ha proposto dieci motivi. 1) Ha contestato la limitazione temporale dell’indennità, sostenendo che dovesse coprire l’intera occupazione o, almeno, il periodo successivo alla scadenza del termine originario; ha inoltre dedotto l’inapplicabilità dell’art. 21 del R.D.L. n. 3267/1923 e l’assenza di un accordo negoziale sull’indennità. 2) Ha censurato i valori accolti dalla seconda consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che non fossero effettivi valori di mercato e che fossero stati ricavati, in parte, da stime fondate sui valori agricoli medi; ha contestato anche l’omogeneità e la localizzazione dei beni assunti a comparazione. 3)-4) Ha contestato i termini di paragone utilizzati nella stima e l’irrilevanza attribuita a una precedente sentenza relativa ad altre aree dei medesimi fondi, nonché a stime svolte in altri procedimenti espropriativi. 5) Ha contestato l’impiego del costo di ricostruzione per stimare un fabbricato presente sui fondi, sostenendo che si dovesse utilizzare il metodo sintetico-comparativo. 6)-7) Ha censurato la valutazione dei vincoli forestali e urbanistici e l’esclusione della vocazione edificatoria dei suoli, richiamando la possibilità di edificare, sia pure in misura limitata. 8) Ha criticato la preferenza accordata alla seconda consulenza e l’insufficienza della motivazione, nonché l’omessa considerazione di altri elementi estimativi. 9) Ha contestato la rinnovazione della consulenza e la scelta dei nuovi consulenti. 10) Ha dedotto l’inadeguatezza delle competenze dei consulenti, errori nella descrizione delle aree e l’acquisizione di documenti non previamente sottoposti al contraddittorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’indennità concordata con l’atto di sottomissione e pagata nel tempo all’usufruttuaria aveva definito i rapporti relativi al periodo anteriore all’instaurazione del giudizio; la natura autoritativa dell’occupazione non esclude un accordo pubblicistico sull’indennità. Gli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 21 del R.D.L. n. 3267/1923 non riaprono rapporti già esauriti. La diversa decorrenza riferita alle singole aree è questione nuova e comporta accertamenti di fatto. Il secondo motivo è infondato quanto alla denunciata applicazione automatica dei valori agricoli medi: la stima era stata svolta con metodo sintetico-comparativo e sulla base di un confronto più ampio con prezzi di mercato e caratteristiche dei fondi; è inoltre inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui il ricorrente non ha indicato l’incidenza concreta dei valori agricoli medi sul risultato. Il secondo motivo è altresì infondato quanto alla censura della scelta del metodo e dei beni comparabili, trattandosi di apprezzamenti di fatto motivati dal giudice di merito. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perché sollecitano una nuova valutazione delle risultanze estimative, mentre la sentenza aveva motivato la similarità dei fondi comparabili e l’irrilevanza della decisione relativa a immobili diversi, priva di efficacia di giudicato. Il quinto motivo è infondato: il valore di mercato può essere determinato sia con metodo sintetico-comparativo sia con metodo analitico-ricostruttivo, rimesso alla scelta motivata del giudice; la stima del fabbricato mediante costo di ricostruzione era giustificata dai vincoli urbanistici che ne ostacolavano la commercializzazione ordinaria. I motivi sesto e settimo sono infondati: la classificazione urbanistica in zona agricola E esclude l’edificabilità legale, e il modesto indice di fabbricabilità non muta la natura agricola quando sono consentite soltanto costruzioni rurali. La possibilità di valorizzare usi intermedi tra agricolo ed edificatorio non è stata concretamente dedotta nel caso. L’ottavo motivo è inammissibile: la motivazione del giudice d’appello ha chiarito le ragioni della preferenza per la seconda consulenza e ha sostituito quella di primo grado; le doglianze miravano a una rivalutazione del merito. Il nono motivo è inammissibile: la scelta di rinnovare le indagini e sostituire i consulenti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed era adeguatamente giustificata dalle carenze della prima relazione. Il decimo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: scelta e competenza professionale del consulente sono rimesse al giudice di merito; le inesattezze segnalate erano ininfluenti; i documenti acquisiti autonomamente erano informazioni tecniche sui prezzi di beni comparabili, utilizzabili dai consulenti, e le parti hanno potuto conoscerli e svolgere le proprie difese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L.R. Sicilia 6 aprile 1996, n. 16, art. 26

    Ai fini della liquidazione dell’indennità di occupazione, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il criterio del valore di mercato previsto dalla L.R. n. 16 del 1996, art. 26, avendo fatto integralmente proprie le conclusioni dei tecnici nominati per la seconda consulenza espletata nel corso del giudizio: questi ultimi avevano infatti proceduto alla stima con metodo sintetico-comparativo, distinguendo le aree occupate in base alla loro classificazione urbanistica e determinandone il valore attraverso il confronto con quello di fondi aventi la medesima classificazione e caratteristiche similari, situati nello stesso Comune ed in Comuni limitrofi, nonchè gravati da analoghi vincoli.

    L’indennità di occupazione va determinata secondo il valore di mercato; il criterio può essere applicato mediante stima sintetico-comparativa che consideri classificazione urbanistica, caratteristiche e vincoli dei fondi comparabili.

  • R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 21

    Tali accordi, aventi anch’essi natura pubblicistica, in quanto inseriti nel procedimento ablatorio, si traducono nell’accettazione dell’offerta formulata dall’espropriante o in una liquidazione consensuale dell’indennità, e comportano quindi la chiusura del subprocedimento previsto per la determinazione della stessa o si sostituiscono ad esso, rendendo definitiva la misura dell’importo dovuto, del quale è previsto l’immediato pagamento, e precludendo conseguentemente la facoltà di chiederne la determinazione in via giudiziale.

    Nel procedimento ablatorio forestale è ammesso un accordo pubblicistico sull’indennità; quando l’importo è concordato e pagato, il rapporto relativo alla sua determinazione si esaurisce e non può essere riaperto con domanda giudiziale per il periodo definito.

  • art. 2697 c.c.

    Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che tali documenti, acquisiti dopo la chiusura delle operazioni peritali, non siano stati sottoposti al contraddittorio prima del deposito della relazione, avendo le parti potuto prenderne conoscenza successivamente, per effetto dell’allegazione all’elaborato dei c.t.u., ed essendo state conseguentemente poste in grado di svolgere le proprie difese, sia prima che fosse pronunciata la sentenza di primo grado che in sede d’impugnazione della stessa.

    La Corte non enuncia un criterio autonomo di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.; respinge la censura processuale osservando che i documenti tecnici erano conoscibili e contestabili dalle parti prima della decisione e in appello.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Nel contestare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è d’altronde in grado d’indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dal TSAP, ma si limita ad insistere sulla correttezza dei valori stimati dal primo consulente e sulla rilevanza di altri elementi, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spettano, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, l’assunzione e la valutazione delle prove e la verifica della loro attendibilità e concludenza, nonchè la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di sostituire la stima del giudice di merito; rilevano soltanto anomalie motivazionali riconducibili alle ipotesi ammesse dalla legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Quest’ultimo, infatti, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, circoscrive le anomalie motivazionali deducibili in sede di legittimità alla pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, nonchè a quelle che si convertono in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, escludendo pertanto da un lato la possibilità di estendere il vizio in esame al di fuori delle ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza.

    Il vizio motivazionale è deducibile quando sia omesso un fatto storico decisivo discusso tra le parti o quando la motivazione presenti le gravi anomalie indicate dalla norma; non permette di censurare la mera insufficiente o non condivisa valutazione degli elementi istruttori.

  • D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 4

    Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza, fatta valere dal ricorrente, che lo strumento urbanistico generale, nell’includere il fondo in una zona omogenea destinata ad uso agricolo, vi abbia attribuito un modesto indice di fabbricabilità: quest’ultimo risponde infatti soltanto alla finalità di definire l’entità dell’edificazione che può gravare sulla superficie della zona, ma non incide sulla natura agricola o edificatoria del suolo, per la cui determinazione occorre fare riferimento esclusivamente alla destinazione prevista per gli edifici realizzabili, con la conseguenza che vanno comunque considerate agricole quelle aree in cui, come nella specie, sono consentite soltanto costruzioni a carattere rurale ed utilizzabili a tali fini.

    Ai fini della qualificazione del suolo, la destinazione urbanistica è decisiva: un indice edificatorio limitato non rende edificabile un’area agricola quando le costruzioni ammesse sono soltanto rurali.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    In tema di consulenza tecnica d’ufficio, questa Corte ha ripetutamente affermato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in tutto o in parte, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice.

    La rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica e la sostituzione del consulente sono decisioni discrezionali del giudice di merito; in sede di legittimità sono censurabili se manca un’adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento ablatorio, l’accordo sull’indennità ha natura pubblicistica e, se accettato e seguito dal pagamento, definisce il relativo subprocedimento, rendendo definitiva la misura per il periodo interessato e precludendo una successiva domanda giudiziale di rideterminazione.
  • La dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma non incide sui rapporti ormai esauriti prima della sua pubblicazione, quando il consolidamento deriva da un evento cui l’ordinamento attribuisce tale effetto.
  • L’indennità di occupazione deve riflettere il valore di mercato del bene. I dati dei valori agricoli medi possono concorrere alla stima se integrati e ponderati con prezzi correnti e caratteristiche specifiche dei fondi, in modo da mantenere un ragionevole collegamento con il valore di mercato.
  • La scelta tra metodo sintetico-comparativo e metodo analitico-ricostruttivo per stimare un immobile è rimessa al giudice di merito, purché la valutazione sia motivata e improntata, per quanto possibile, a criteri di effettività.
  • L’inclusione di un fondo in zona urbanistica agricola esclude, di regola, l’edificabilità legale; un indice edificatorio modesto non muta tale classificazione quando sono ammesse soltanto costruzioni rurali. Usi intermedi tra quello agricolo e quello edificatorio possono rilevare nella stima solo se consentiti dalla normativa e concretamente dedotti.
  • La valutazione dell’opportunità di integrare o rinnovare una consulenza tecnica e di sostituire il consulente appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; la scelta è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione.
  • Il giudice può consentire al consulente di acquisire autonomamente informazioni tecniche accessorie, quali dati sui prezzi di beni comparabili, purché non si tratti di fatti la cui prova sia posta a carico delle parti e sia assicurata alle parti la possibilità di conoscerle e contestarle.
  • La cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: la contestazione della scelta dei beni comparabili o della preferenza accordata a una consulenza non è sufficiente se la decisione di merito espone un percorso motivazionale coerente e non sono indicate le anomalie motivazionali ammesse.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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