Cassazione Civile, Sentenza n. 7760/2020 del 08/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (genitore)
La controversia
La lite trae origine dall’uccisione di una donna da parte del marito, avvenuta sulla pubblica via con plurimi fendenti, durante una separazione caratterizzata da forte conflittualità per l’affidamento dei figli. Il marito fu arrestato e successivamente riconosciuto colpevole dell’omicidio. Il genitore dei figli minori della vittima aveva chiesto allo Stato il risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 117 del 1988, deducendo omissioni dei magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone rispetto alle denunce presentate dalla donna. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato lo Stato al pagamento di Euro 259.200, oltre interessi legali sulla somma devalutata dalla data dell’evento e rivalutazione annuale, a titolo di danno patrimoniale. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 19 marzo 2019, aveva riformato tale decisione, ritenendo che l’unico addebito ravvisabile fosse la mancata perquisizione del marito e il mancato sequestro del coltello menzionato in una denuncia, ma escludendo il nesso causale perché, dato il proposito omicida fermo e programmato, questi avrebbe potuto procurarsi un’altra arma. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 132 c.p.c.; 2) violazione o falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 2, e dell’art. 2043 c.c., quanto all’accertamento del nesso causale tra le omissioni dei magistrati e l’omicidio; 3) omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove, contestando in particolare il richiamo al giudicato relativo ad alcune denunce, l’argomento dei tempi tecnici per l’adozione dei provvedimenti e la lettura della consulenza tecnica svolta nel giudizio di separazione; 4) violazione o falsa applicazione della L. n. 117 del 1988 e dell’art. 2059 c.c., per il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ritenendo fondati i primi tre motivi nei limiti indicati e assorbendo gli ulteriori rilievi contenuti in essi. Ha giudicato contraddittorio e non conforme alle regole sul nesso eziologico il ragionamento della Corte d’appello: il giudice di merito aveva escluso l’efficacia causale della condotta omessa affermando, in sostanza, che qualsiasi intervento sarebbe stato inutile perché l’autore avrebbe potuto procurarsi un’altra arma, così privando di rilevanza l’antecedente omissivo senza un corretto giudizio controfattuale fondato sul criterio del “più probabile che non” e sugli elementi concreti disponibili. È stato inoltre ritenuto incomprensibile il richiamo al giudicato relativo a fatti oggetto di alcune denunce, non chiaramente individuate, per i quali l’autore aveva patteggiato dopo l’omicidio. Il quarto motivo, relativo al danno non patrimoniale e alla dedotta applicabilità della L. n. 18 del 2015, è stato dichiarato assorbito e dovrà essere riproposto in sede di rinvio. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato e disposto l’oscuramento dei dati identificativi e delle generalità.
Norme richiamate
L. n. 117 del 1988, art. 2
Così come effettuato dalla Corte di Appello di Messina il giudizio sul nesso causale (che è, e resta, come detto, un giudizio di fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito, anche qualora si tratti di cause di responsabilità civile ai sensi della L. n. 117 del 1988, in cui si controverte dell’ipotesi tipica in cui il magistrato è chiamato ad interpretare ed applicare norme di diritto: Cass. n. 13189 del 26/06/2015, non massimata) non è in realtà correttamente impostato, in quanto, anche attraverso una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (per quanto subito si dirà), si priva di rilevanza l’antecedente logico, ossia la condotta omessa, poichè si afferma che qualunque essa potesse essere, l’evento di danno si sarebbe comunque verificato.
Anche nelle controversie di responsabilità civile dei magistrati, l’accertamento del nesso causale resta un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; tale giudizio deve però essere impostato correttamente e non può eliminare la rilevanza della condotta omessa mediante una frammentazione dei fatti o l’affermazione astratta che l’evento si sarebbe comunque verificato.
art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
Per accertare il nesso causale tra omissione e danno occorre sostituire mentalmente alla condotta omessa il comportamento dovuto e valutare, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, se questo avrebbe evitato il rischio specifico, sulla base degli elementi di conferma e delle alternative disponibili nel caso concreto, e non facendo affidamento esclusivo su frequenze statistiche.
artt. 40 e 41 c.p.
In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1227 c.c., comma 1.
Nell’illecito aquiliano, l’individuazione del nesso causale materiale, anche quando concorrono più cause, è un apprezzamento di fatto del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile quando violi le regole sostanziali che governano il rapporto causale e il concorso di cause.
art. 1227, comma 1, c.c.
In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1227 c.c., comma 1.
La Corte richiama la norma tra le regole sostanziali rilevanti per il sindacato di legittimità sull’accertamento del nesso causale in presenza di più concause e sull’individuazione della causa prossima di rilievo.
art. 2059 c.c.
Non riportata: la norma è menzionata soltanto nella formulazione del quarto motivo, dichiarato assorbito.
La Corte non decide nel merito la censura relativa al danno non patrimoniale; la questione è assorbita e demandata alla riproposizione davanti al giudice di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1227 c.c., comma 1.
La valutazione di fatto sul nesso causale può essere censurata in cassazione ai sensi del n. 3 quando il giudice di merito abbia violato le regole di diritto sostanziale che disciplinano la causalità.
art. 132 c.p.c.
Non riportata: la disposizione è richiamata nella descrizione del primo motivo, ma la Corte non svolge su di essa un’autonoma interpretazione, dichiarando fondati i primi tre motivi nei sensi precisati congiuntamente.
La sentenza non enuncia un principio autonomo sull’art. 132 c.p.c.; la censura di motivazione apparente è valutata insieme agli altri motivi, con riguardo alla contraddittorietà e incomprensibilità del percorso sul nesso causale.
art. 383, comma 1, c.p.c.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 1, alla Corte di appello di Catanzaro, ossia a altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza qui cassata, essendosi gli Uffici giudiziari di Messina già pronunciati, con esiti grandemente difformi, nelle fasi preliminari al merito e di merito.
Quando non sussistono i presupposti per la decisione nel merito, la cassazione comporta il rinvio; nel caso concreto la causa è stata assegnata a un giudice di pari grado diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza cassata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, in quanto l’impugnazione è stata accolta.
L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non è dovuto quando il ricorso è accolto.
Massime di principio
- Il nesso causale tra una condotta omissiva e il danno si accerta mediante giudizio controfattuale, sostituendo all’omissione il comportamento dovuto e verificando, secondo il criterio del “più probabile che non”, se tale condotta avrebbe evitato il rischio specifico di danno. La valutazione deve fondarsi sugli elementi di conferma e sulle possibili spiegazioni alternative emergenti dal caso concreto, senza essere ancorata esclusivamente a frequenze statistiche.
- Il giudizio controfattuale non è correttamente svolto se il giudice esclude la rilevanza dell’omissione sul presupposto astratto che l’autore avrebbe potuto comunque procurarsi un mezzo diverso per realizzare l’evento, senza valutare in concreto l’efficacia preventiva della condotta dovuta.
- Nelle controversie di responsabilità civile dei magistrati, l’accertamento del nesso eziologico resta un apprezzamento di fatto del giudice di merito, ma deve rispettare le regole causali applicabili alla responsabilità civile e risultare da un percorso argomentativo intelligibile e non contraddittorio.
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