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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7764/2020 del 09/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, componente della commissione giudicatrice di una gara per la realizzazione di un impianto di depurazione, era stato condannato dalla Corte dei conti al pagamento di € 111.686,34 per danno erariale. La gara, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava un progetto sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze territoriali. L’offerta vincitrice prevedeva un impianto ridotto del 43% rispetto al progetto base, ma il prezzo risultava inferiore alla base d’asta soltanto del 13,3%; il danno contestato era stato circoscritto alla maggiore somma pagata per un’opera di dimensioni minori rispetto a quelle previste, senza corrispondente riduzione del corrispettivo. La Corte dei conti di primo grado riconobbe il danno per la gestione negligente della gara; la Sezione giurisdizionale centrale d’appello confermò la condanna con sentenza n. 774/2017, depositata il 6 novembre 2017. Con l’unico motivo di ricorso, il componente invocò la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994, sostenendo che la valutazione tecnica della commissione fosse discrezionale e insindacabile e che la scelta dell’impianto di minore capacità fosse razionale, anche in considerazione dei minori costi di gestione e manutenzione nel tempo. Dedusse inoltre che non sarebbe stato possibile modificare i criteri di gara dopo la presentazione delle offerte né invitare le concorrenti a tener conto delle mutate esigenze. Il resistente eccepì preliminarmente l’inammissibilità per formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione contabile, non essendo stata contestata nei giudizi davanti alla Corte dei conti.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno respinto l’eccezione preliminare del resistente: non si era formato un giudicato implicito sulla giurisdizione, poiché l’eccesso di potere giurisdizionale non dedotto in appello non costituisce un autonomo capo sulla giurisdizione e l’interesse a ricorrere alle Sezioni Unite sorge rispetto alla sentenza d’appello del giudice speciale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il controllo della Corte dei conti sulla razionalità, economicità ed efficacia della scelta amministrativa rientri nella sua giurisdizione e che, nel caso concreto, il danno fosse stato ricondotto alla sproporzione oggettiva tra dimensioni dell’opera e corrispettivo, derivante dalla gestione della gara. Le argomentazioni del ricorrente sulla convenienza economica nel lungo periodo investivano il merito dell’accertamento della responsabilità, mentre le doglianze sulla non modificabilità delle condizioni di gara erano meri errores in iudicando e non dimostravano un superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della qualità della parte controricorrente. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La censura prospettata non supera il vaglio di ammissibilità. Il controllo di razionalità, economicità ed efficacia della scelta amministrativa rientra pienamente nella giurisdizione della Corte dei Conti.

    Il controllo della Corte dei conti sulla razionalità, economicità ed efficacia della scelta amministrativa non invade, di per sé, la sfera delle scelte discrezionali insindacabili; le doglianze che contestano il merito dell’accertamento non dimostrano un vizio dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 1, comma 1, L. n. 20/1994

    Il controllo di razionalità, economicità ed efficacia della scelta amministrativa rientra pienamente nella giurisdizione della Corte dei Conti.

    La giurisdizione contabile comprende la verifica della razionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa nella gestione delle risorse pubbliche, inclusa la valutazione della sproporzione tra opera realizzata e corrispettivo.

  • art. 97 Cost.

    La Corte dei Conti ha rivelato lo squilibrio e la mancanza di proporzionalità nell’operato della Commissione, agendo all’interno del suo potere giurisdizionale e in ossequio al canone del buon andamento stabilito dall’art. 97 Cost..

    Il controllo contabile sulla sproporzione tra costi e dimensioni e adeguatezza dell’opera è ricondotto al canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

    A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, subordinandolo alla sua debenza.

Massime di principio

  • Il controllo giurisdizionale della Corte dei conti può comprendere la verifica della razionalità, economicità ed efficacia di una scelta amministrativa quando la condotta contestata abbia determinato una sproporzione oggettiva tra opera, corrispettivo e interesse pubblico perseguito; tale sindacato non si risolve necessariamente in una sostituzione del giudice alle valutazioni di opportunità amministrativa.
  • La contestazione della valutazione tecnica di una commissione come discrezionale e insindacabile non esclude la giurisdizione contabile quando la censura di danno erariale riguarda la gestione delle risorse pubbliche e l’oggettiva sproporzione tra costo e opera realizzata.
  • Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale non specificamente dedotto in appello davanti al giudice speciale non dà luogo a un autonomo capo sulla giurisdizione suscettibile di formare giudicato implicito; l’interesse al ricorso alle Sezioni Unite sorge, in tale ipotesi, rispetto alla sentenza d’appello del giudice speciale.
  • Le doglianze che mirano a rivalutare la convenienza economica o la correttezza nel merito dell’accertamento della responsabilità contabile, così come quelle relative a errori di giudizio, non sono sufficienti a configurare un superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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