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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7751/2020 del 08/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario e creditore)

La controversia

La debitrice esecutata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva aggiudicato un immobile di sua proprietà. Un familiare era intervenuto aderendo all’opposizione e aveva proposto una domanda risarcitoria autonoma contro l’aggiudicatario e il creditore procedente, assumendo di aver subito danni per la vendita dell’immobile. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 3 ottobre 2012, n. 628, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione; la Cassazione, con sentenza n. 8000 del 20 aprile 2015, aveva rigettato il ricorso straordinario. Il 19 aprile 2016 le parti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo un errore di fatto: la precedente sentenza di legittimità avrebbe omesso di considerare il reclamo contro il rigetto dell’istanza di rimessione della causa in istruttoria per ricostruire il fascicolo di parte e le note difensive depositate il 16 gennaio 2015. Hanno inoltre prospettato la presentazione di una querela per l’asserita alterazione della data di notifica del ricorso e per la sottrazione o distruzione del fascicolo. Uno dei resistenti ha eccepito la tardività del ricorso per revocazione. Nel corso del giudizio sono state anche prospettate la revoca della procura al difensore e la morte della co-ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: per il ricorso per revocazione delle decisioni di Cassazione il termine applicabile era quello speciale dell’art. 391-bis c.p.c., nella versione ratione temporis, e la notifica del ricorso del 19 aprile 2016 era tempestiva; la successiva riduzione del termine lungo a sei mesi non si applicava. Ha ritenuto che la revoca della procura non interrompesse il processo e che il decesso della co-ricorrente, verificatosi dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione, fosse irrilevante ai fini dell’interruzione. Ha quindi dichiarato inammissibile l’unico motivo di revocazione: la precedente sentenza aveva esaminato espressamente sia la questione dell’istanza di ricostruzione del fascicolo e del reclamo, sia quella delle note difensive, sicché si trattava di punti controversi già decisi e non di fatti incontrovertibili ignorati per errore percettivo. Anche le allegazioni sulla querela non dimostravano la presenza in atti di un fatto decisivo né l’effettivo deposito tempestivo del fascicolo; la critica investiva, piuttosto, valutazioni giuridiche non sindacabili con la revocazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L.L. è stato condannato a rifondere le spese a ciascuno dei due controricorrenti: Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è infatti regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli artt. 325,326 e 327 c.p.c., sibbene nella norma speciale di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 1.

    Il termine per la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto è disciplinato dalla norma speciale dell’art. 391-bis c.p.c., non dai termini ordinari d’impugnazione.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., può essere proposta soltanto se la sentenza viene censurata per un errore di fatto risultante dagli atti o documenti del giudizio di cassazione (e non del giudizio di merito: Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7795 del 29/03/2018; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 26643 del 22/10/2018): errore che si palesa tale quando la decisione è fondata sulla supposizione o sulla inesistenza di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa od è viceversa positivamente stabilita, e sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019).

    L’errore revocatorio deve riguardare la percezione di un fatto risultante dagli atti del giudizio di Cassazione, la cui esistenza o inesistenza sia incontrovertibile; non ricorre se quel fatto ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è infatti regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli artt. 325,326 e 327 c.p.c., sibbene nella norma speciale di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 1.

    La disciplina generale dei termini d’impugnazione, compresa quella dell’art. 325 c.p.c., non regola il termine per la revocazione delle sentenze della Cassazione, assoggettato alla disciplina speciale dell’art. 391-bis c.p.c.

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è infatti regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli artt. 325,326 e 327 c.p.c., sibbene nella norma speciale di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 1.

    La disciplina generale dei termini d’impugnazione, compresa quella dell’art. 326 c.p.c., non regola il termine per la revocazione delle sentenze della Cassazione, assoggettato alla disciplina speciale dell’art. 391-bis c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è infatti regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli artt. 325,326 e 327 c.p.c., sibbene nella norma speciale di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 1.

    Il termine lungo generale previsto dalla disciplina comune, compreso quello richiamato dall’art. 327 c.p.c., non si applica alla revocazione delle sentenze della Cassazione, per la quale opera il termine speciale dell’art. 391-bis c.p.c.

  • art. 301, comma 3, c.p.c.

    che la revoca della “procura ad litem”, in quanto atto espressione della autonomia negoziale della parte e rimesso esclusivamente a quest’ultima nell’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale instaurato con il contrato d’opera intellettuale, non integra (come peraltro esplicitamente previsto dall’art. 301 c.p.c., comma 3) causa interruttiva del processo

    La revoca della procura al difensore, diversamente dalla morte dell’unico difensore nei presupposti considerati dalla decisione, non costituisce causa d’interruzione del processo.

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    il fascicolo di parte risultava regolarmente ritirato, giusta autorizzazione rilasciata dal Giudice alla udienza 25.5.2012, mentre mancava la annotazione della restituzione del fascicolo – che sarebbe dovuta avvenire entro il termine di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2, con la conseguenza, da un lato, che sarebbe stato onere della parte interessata verificare, almeno al momento del deposito della prima memoria conclusionale, se il fascicolo fosse stato nuovamente depositato, e quindi formulare tempestivamente – prima del passaggio in decisione della causa avvenuto con la scadenza del termine per il deposito delle repliche – la istanza di ricostruzione del fascicolo, allegando i fatti giustificativi idonei a dimostrare che il mancato deposito del fascicolo era dipeso da omissione involontaria

    La parte che abbia ritirato il fascicolo deve vigilare sulla sua restituzione e, se ne chiede la ricostruzione, deve farlo tempestivamente e allegare elementi idonei a dimostrare che il mancato deposito dipende da un’omissione involontaria.

  • art. 190 c.p.c.

    dall’altro, che correttamente aveva agito il Giudice di merito non accogliendo la istanza di rimessione sul ruolo, in quanto priva di qualsiasi allegazione in ordine alla causa non imputabile alla parte e comunque presentata tardivamente, dopo che la causa era pervenuta in decisione con la scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c..

    Una richiesta di rimessione della causa sul ruolo per ricostruire il fascicolo è tardiva se proposta dopo che la causa è passata in decisione con la scadenza dei termini conclusionali e, per essere accolta, deve essere corredata dall’allegazione della causa non imputabile alla parte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Premesso che tale circostanza non viene riportata nella parte del ricorso in cui vengono esposte le vicende processuali (ricorso pag. 3 e 6), ma della stessa viene fatto cenno, unitamente alla proposizione del reclamo, soltanto alla pag. 9 del ricorso per cassazione, e premesso altresì che la allegazione è priva del requisito richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, neppure essendo indicata la data di presentazione della querela, e dove, come e quando tale documento sia stato prodotto ed acquisito agli atti del giudizio di merito e di quello legittimità

    La deduzione della querela non soddisfaceva l’onere di specifica indicazione richiesto per individuare il documento e consentirne la verifica nel fascicolo processuale.

  • art. 178 c.p.c.

    Orbene la questione relativa, tanto alla inammissibilità della istanza di rimessione della causa in fase istruttoria, quanto alla proposizione del reclamo avverso il provvedimento di rigetto del Giudice di prime cure, è stata quindi trattata ex professo dalla Corte di legittimità, difettando in conseguenza gli stessi presupposti di accesso della impugnazione per revocazione richiesti dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, nel primo caso, si verte in tema di valutazione giuridica in ordine alla completezza e tempestività della istanza, mentre, nel secondo caso, non sussiste la condizione negativa per cui il fatto non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

    La questione relativa al reclamo contro il rigetto dell’istanza, essendo stata già esaminata nella sentenza impugnata, non può essere riproposta come errore percettivo in revocazione.

  • art. 378 c.p.c.

    la sentenza di legittimità impugnata abbia esaminato puntualmente (in motivazione pag. 4-5) anche la questione concernente tali note scritte, distinguendole dalla memoria illustrativa presentata ritualmente ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e che ha dichiarato inammissibili, in quanto irritualmente predisposte dal difensore non comparso alla udienza pubblica, presentate in Cancelleria soltanto dopo la chiusura della discussione

    La Corte distingue le note depositate dopo la chiusura della discussione dalla memoria illustrativa ritualmente presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; le prime non possono essere recuperate come memoria illustrativa se depositate in quelle condizioni.

  • art. 379, ultimo comma, c.p.c.

    e dunque neppure riconducibili alle brevi repliche alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale che le parti possono presentare direttamente nel corso della udienza ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

    Le note depositate in cancelleria dopo la chiusura della discussione non equivalgono alle brevi repliche che le parti possono presentare direttamente nel corso dell’udienza.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto di una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore percettivo relativo a un fatto incontrovertibile risultante dagli atti o documenti del giudizio di legittimità; non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o fatti che la sentenza abbia già trattato come punti controversi.
  • La revoca della procura al difensore non determina l’interruzione del processo. Nel giudizio di cassazione, inoltre, il decesso di una parte sopravvenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio non comporta l’interruzione.
  • La parte che abbia ritirato il proprio fascicolo deve attivarsi tempestivamente per verificarne la restituzione e chiedere, prima che la causa passi in decisione, la ricostruzione del fascicolo, allegando elementi che dimostrino che il mancato deposito è dipeso da causa non imputabile; in difetto, la richiesta può essere respinta come tardiva e non provata.
  • La revocazione non è uno strumento per censurare la soluzione giuridica già adottata né per contestare la valutazione della rilevanza o tempestività delle istanze processuali; analogamente, note depositate dopo la chiusura della discussione non sono assimilabili alle memorie illustrative o alle brevi repliche consentite in udienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

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