Cassazione Civile, Sentenza n. 7761/2020 del 09/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
Due avvocati, padre e figlio che esercitavano nello stesso studio, hanno impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 217/2018, depositata il 27 dicembre 2018, che aveva respinto i loro ricorsi contro le sanzioni disciplinari della censura irrogate dal COA di Novara. La vicenda originava da un arbitrato irrituale relativo a lavori di appalto eseguiti presso un albergo: il padre aveva operato come arbitro, mentre il figlio assisteva la società committente. Il lodo del 2 luglio 2010 aveva riconosciuto alla società proprietaria dell’albergo un credito di 972.300 euro, oltre IVA, interessi e spese, rimasto insoddisfatto. Le creditrici denunciavano, inoltre, operazioni patrimoniali che avrebbero reso più difficile la soddisfazione del credito: tra queste, la costituzione di un trust da parte di un socio della società debitrice, con il figlio nominato trustee, e il pegno di quote sociali costituito a garanzia del compenso arbitrale del padre. Il COA aveva archiviato l’addebito relativo all’accettazione originaria dell’incarico arbitrale, ritenendolo prescritto, ma aveva sanzionato il padre per avere mantenuto ed esercitato l’incarico in una situazione di incompatibilità e per il ruolo avuto nell’operazione di pegno; il figlio era stato sanzionato per avere assunto la funzione di trustee. Il padre ha dedotto: (1) la prescrizione dell’azione disciplinare e, in subordine, dell’addebito relativo al mantenimento dell’incarico, sostenendo anche che non si trattasse di condotta volontaria; (2) la violazione delle norme deontologiche, richiamando la natura irrituale dell’arbitrato, l’impossibilità di recedere e la mancata opposizione delle parti; (3) l’insussistenza dell’illecito relativo al pegno, che sarebbe stato voluto dal debitore e legittimo, mentre egli avrebbe soltanto presenziato all’atto. Il figlio ha dedotto la prescrizione e contestato la violazione deontologica relativa al trust, negando di averlo ideato o di aver contribuito alla sottrazione dei beni e richiamando la possibilità di esperire un’azione revocatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, autore della decisione impugnata. Ha poi respinto entrambi i ricorsi. Quanto alla prescrizione, ha confermato che nella fase giurisdizionale davanti al CNF opera l’interruzione permanente, protratta per la durata del giudizio e delle successive fasi di impugnazione; ha inoltre rilevato che i ricorrenti computavano erroneamente il termine dalla pronuncia del COA anziché dal deposito. Per il padre, il mantenimento e l’effettivo esercizio dell’incarico arbitrale in situazione di incompatibilità costituiscono una condotta volontaria e disciplinarmente autonoma rispetto all’originaria accettazione della nomina, anche se l’arbitrato è irrituale e le parti non hanno formulato obiezioni: il divieto tutela l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo arbitrale e non è rimesso alla disponibilità delle parti. È stata altresì confermata la responsabilità per il pegno, poiché l’accettazione del padre era necessaria a renderlo efficace e la costituzione risultava funzionale a sottrarre le quote all’aggressione dei creditori. Per il figlio, la Corte ha confermato la rilevanza disciplinare dell’assunzione consapevole della funzione di trustee nell’ambito di un’operazione diretta a schermare beni e a rendere più difficile la realizzazione dei crediti, pur in assenza di un ruolo ideativo o diretto nella predisposizione del disegno. La Corte ha quindi rigettato i ricorsi riuniti, senza statuizioni sulle spese, e ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso.
Norme richiamate
art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p. (escluso, peraltro, il limite, di cui al comma 3, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonchè (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2 e art. 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Il termine quinquennale dell’azione disciplinare è soggetto a regole diverse nelle fasi amministrativa e giurisdizionale: nel procedimento davanti al COA gli atti indicati interrompono la prescrizione con effetto istantaneo; davanti al CNF l’effetto interruttivo permane per la durata del giudizio e delle eventuali fasi successive, fino al passaggio in giudicato.
art. 2943 c.c.
nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2 e art. 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
In combinato disposto con l’art. 2945, secondo comma, c.c., la norma concorre a fondare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione nella fase giurisdizionale disciplinare davanti al CNF e nelle successive fasi di impugnazione.
art. 2945, comma 2, c.c.
nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2 e art. 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
In combinato disposto con l’art. 2943 c.c., la norma comporta che l’interruzione della prescrizione resti efficace per tutta la durata del giudizio disciplinare davanti al CNF e delle successive fasi di impugnazione, fino al giudicato.
art. 55, comma 1, canoni I e II, codice deontologico forense, testo applicabile ratione temporis
l’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti è assistita da altro professionista con il quale intercorre un rapporto di società o associazione ovvero che eserciti negli stessi locali la professione.
L’incompatibilità arbitrale opera quando una parte è assistita da un professionista che sia socio, associato o eserciti negli stessi locali dell’avvocato nominato arbitro. Il divieto rileva anche per l’effettivo mantenimento e svolgimento del mandato in tale situazione, indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e dall’assenza di contestazioni delle parti.
art. 55 codice deontologico forense
Il divieto di assunzione è infatti inteso a tutelare il profilo deontologico dell’avvocatura garantendo l’indipendenza e l’imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale e a prescindere dalla correttezza dello svolgimento effettivo del mandato. Sicchè non è negoziabile dalle parti.
Il divieto di assumere o mantenere l’incarico arbitrale in una situazione di incompatibilità tutela l’indipendenza e l’imparzialità del collegio in sé e non è derogabile né sanabile dal consenso o dalla mancata opposizione delle parti. L’obbligo di comunicazione delle circostanze rilevanti non rimette il divieto alla volontà delle parti.
artt. 5 e 6 codice deontologico forense
Deve pertanto ritenersi che la decisione impugnata è conforme alle norme deontologiche della cui violazione si duole il ricorrente.
La Corte conferma l’applicazione dei doveri deontologici di dignità, probità, decoro, lealtà e correttezza alla partecipazione consapevole a un’operazione patrimoniale diretta a sottrarre beni alla garanzia dei creditori, nonché alla condotta relativa alla costituzione del pegno nelle circostanze accertate.
art. 36, canoni I e IV, codice deontologico forense
Se pure non vi sia stato un ruolo ideativo e diretto del ricorrente nel preordinare e attuare questo disegno, tuttavia l’aver assunto la funzione di trustee ha evidentemente garantito adeguatamente il B. e gli ha consentito di perfezionare la costituzione del trust che era diretto a “schermare” alcuni beni del patrimonio dei B. e fu posto in essere con la consapevolezza della possibile soccombenza nel procedimento arbitrale, che era chiaramente prevedibile in relazione alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico all’esito della sua indagine peritale.
La responsabilità deontologica del professionista può derivare dall’assunzione consapevole di un ruolo che rende possibile o assicura il perfezionamento di un’operazione diretta a schermare beni e a ostacolare la soddisfazione dei creditori, anche se il professionista non ha ideato né direttamente predisposto l’operazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Si tratta di una valutazione di merito sorretta da una coerente e argomentata motivazione che non risulta censurata ammissibilmente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e che non è stata censurata specificamente e fondatamente neanche sotto il profilo della asserita violazione delle norme deontologiche.
La valutazione di merito del CNF, sorretta da motivazione coerente e argomentata, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante censure non ammissibili ai sensi della disposizione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per i due ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare forense, la prescrizione è soggetta a interruzione istantanea nella fase amministrativa davanti al COA, mentre nella fase giurisdizionale davanti al CNF opera l’interruzione permanente, che si protrae per il giudizio e le eventuali successive impugnazioni fino al passaggio in giudicato.
- L’incompatibilità deontologica dell’avvocato nominato arbitro, quando una parte è assistita da un professionista socio, associato o esercente negli stessi locali, riguarda non soltanto l’accettazione della nomina ma anche il mantenimento e l’effettivo svolgimento dell’incarico. Quest’ultima condotta costituisce illecito disciplinare autonomo e permanente sino alla conclusione del mandato.
- Il divieto deontologico volto a garantire l’indipendenza e l’imparzialità del collegio arbitrale non è rimesso alla disponibilità delle parti: il loro consenso, la mancata opposizione o la successiva acquiescenza non sanano l’incompatibilità.
- La responsabilità deontologica per un’operazione diretta a schermare beni e a rendere più difficile la soddisfazione dei creditori può derivare dalla consapevole assunzione di un ruolo essenziale al perfezionamento dell’operazione, anche in assenza di prova di un ruolo ideativo o di una partecipazione diretta alla sua pianificazione.
- La partecipazione del professionista alla costituzione o all’efficacia di un vincolo patrimoniale può assumere rilievo disciplinare quando, considerate le circostanze accertate, essa contribuisca in modo decisivo a sottrarre beni all’aggressione dei creditori.
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