Cassazione Civile, Sentenza n. 7752/2020 del 08/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affittuaria)
La controversia
La controversia origina dallo spoglio di un complesso aziendale adibito a collegio universitario, compiuto dalla proprietaria e da un suo appartenente ai danni della Fondazione affidataria. In sede possessoria la Fondazione aveva ottenuto la reintegrazione. Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2982/2004, confermò la reintegra e condannò la proprietaria a risarcire Euro 402.231,79, somma riferita agli stipendi corrisposti ai dipendenti durante l’interruzione delle prestazioni, alle spese per sistemare gli studenti presso strutture esterne e ai costi di ripristino dell’immobile. La Corte d’appello, con sentenza n. 323/2008, pur riconoscendo lo spoglio, rigettò la domanda risarcitoria; la Cassazione, con sentenza n. 7741/2014, cassò tale decisione, affermando che il danno poteva comprendere i costi necessari a ripristinare il bene nelle condizioni che consentissero di esercitare il possesso come prima dello spoglio, tenendo conto della natura aziendale del complesso. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 546/2017 depositata il 28 febbraio 2017, condannò in solido la proprietaria e l’altro autore dello spoglio a pagare Euro 50.000, liquidati equitativamente. Ritenne provati lo stato originario idoneo all’attività ricettiva e le demolizioni successive, ma non provati in modo sufficiente l’effettiva esecuzione e il pagamento dei lavori fatturati, il loro nesso causale con le demolizioni e la congruità delle spese. La Fondazione ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 384, comma 2, e 394 c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe oltrepassato i propri poteri rivalutando fatti e prove già acquisiti e non si sarebbe attenuto al principio di diritto della precedente cassazione; 2) omesso esame di fatti decisivi risultanti dai documenti e dalle testimonianze, che avrebbero confermato l’esecuzione delle opere; 3) contraddittorietà motivazionale e violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per avere la Corte ritenuto incerti esecuzione, pagamento e congruità dei lavori, ma liquidato comunque il danno equitativamente e in misura non spiegata; 4) nullità per omessa motivazione sulla quantificazione equitativa. I resistenti proposero controricorso oltre il termine e chiesero la rimessione in termini, sostenendo che il messaggio PEC non era stato inserito nella posta in arrivo per un problema tecnico.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza dei resistenti di rimessione in termini: il titolare di una casella PEC deve controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, compresa quella filtrata come indesiderata. Ha accolto il primo motivo, perché il giudice del rinvio non si era attenuto al precedente principio di diritto: doveva valutare i costi di ripristino del bene resi necessari dagli interventi dello spogliatore, mentre aveva impostato l’indagine sul nesso causale tra le demolizioni e i singoli lavori senza rispettare la sequenza logica richiesta. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: la Corte territoriale aveva omesso di valutare le testimonianze dei diversi esecutori dei lavori e le fatture, elementi idonei a dimostrare esecuzione e pagamento, e aveva reso una motivazione contraddittoria e apparente nel ritenere non provati gli esborsi ma liquidare ugualmente il danno senza spiegare il criterio seguito. Ha accolto anche il quarto motivo, rilevando che la liquidazione equitativa deve essere accompagnata dall’indicazione, almeno sommaria, del processo valutativo e dei criteri utilizzati; in difetto ricorrono il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 1226 c.c. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1168 c.c.
tenuto conto che la reintegrazione prevista dall’art. 1168 c.c., ha la finalità di consentire la disponibilità del bene nelle medesime condizioni in cui era esercitato il possesso prima dello spoglio, il risarcimento del danno subito per effetto della privazione del possesso non può limitarsi ai pregiudizi derivanti dallo spoglio, dovendo essere considerata anche la lesione patrimoniale consistita nei costi sopportati per ripristinare il bene che, per effetto degli interventi compiuti nel frattempo dallo spogliatore, sia in condizioni tali da non consentire di godere del possesso secondo le modalità esercitate prima dello spoglio.
La reintegrazione mira a ripristinare la disponibilità del bene nelle condizioni in cui il possesso era esercitato prima dello spoglio. Il risarcimento può quindi comprendere anche i costi necessari a ripristinare il bene quando gli interventi dello spogliatore impediscano il godimento secondo le modalità anteriori.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduca nell’ordinamento un vizio specifico, denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo per l’esito della controversia; non coincide con la mancata menzione di ogni singolo elemento istruttorio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorrente che denuncia l’omesso esame deve specificare il fatto storico, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; la censura non può limitarsi a lamentare che il giudice non abbia dato conto di singole prove.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
In combinazione con l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., impone l’indicazione puntuale degli elementi necessari a identificare il fatto storico decisivo dedotto come omesso e la relativa documentazione processuale.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Da ciò consegue che, allorchè non siano indicate, come appunto nel caso di specie, le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c.
La decisione che liquida equitativamente il danno deve esporre le ragioni dell’apprezzamento e i criteri adottati; la loro omissione determina un vizio di nullità per difetto di motivazione.
art. 1226 c.c.
Da ciò consegue che, allorchè non siano indicate, come appunto nel caso di specie, le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa non esonera il giudice dall’indicare, almeno sommariamente, il percorso logico-valutativo e i criteri impiegati per determinare l’entità del danno.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7741/2014, il quale gli imponeva di quantificare il danno consistente nei costi sopportati dalla Fondazione per ripristinare il bene che, per effetto degli interventi compiuti dalla Provincia, era in condizioni tali da non consentire di godere del possesso secondo le modalità esercitate prima dello spoglio.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve svolgere l’accertamento conformemente ad esso, senza sostituirvi criteri incompatibili.
art. 394 c.p.c.
Il giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7741/2014, il quale gli imponeva di quantificare il danno consistente nei costi sopportati dalla Fondazione per ripristinare il bene che, per effetto degli interventi compiuti dalla Provincia, era in condizioni tali da non consentire di godere del possesso secondo le modalità esercitate prima dello spoglio.
Nel giudizio di rinvio l’attività del giudice è circoscritta dal principio di diritto e dalle statuizioni della pronuncia rescindente; non è consentito disattenderli mediante una diversa impostazione dell’accertamento.
Massime di principio
- La reintegrazione possessoria è diretta a restituire la disponibilità del bene nelle condizioni in cui il possesso era esercitato prima dello spoglio; il risarcimento può includere i costi di ripristino quando le modifiche compiute dallo spogliatore impediscano quel godimento.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente e impostare l’accertamento in modo coerente con esso, considerando il nesso causale tra le modifiche imputabili allo spogliatore e i costi di ripristino prima di valutare la necessità dei singoli interventi.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede di indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, come e quando sia stato discusso tra le parti e perché sia decisivo; la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque esaminato.
- La liquidazione equitativa del danno richiede una motivazione che esponga, almeno sommariamente, il percorso logico e i criteri utilizzati per determinare il quantum; una liquidazione priva di tali indicazioni è arbitraria e incorre nei vizi di motivazione e di violazione dell’art. 1226 c.c.
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