Cassazione Civile, Ordinanza n. 03994/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda una piccola porzione di terreno di circa 40 mq indicata come "orticino" nel Comune di Guardialfiera. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda con cui i titolari della pretesa chiedevano di accertare che gli occupanti non avessero diritto a occupare l'area. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, dichiarando illegittima l'occupazione e ordinando il rilascio del bene. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la domanda proposta in giudizio dovesse essere qualificata come azione reale di rivendicazione e non come azione personale di restituzione, perché il bene era stato richiesto come appartenente agli attori e non già come bene precedentemente consegnato in esecuzione di un rapporto negoziale; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 948 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse condannato alla restituzione senza esigere la prova rigorosa della proprietà in capo agli attori, cioè senza la probatio diabolica richiesta per la rivendicazione. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in base al consolidato orientamento di legittimità richiamato in motivazione, la domanda con cui si deduca l'occupazione abusiva e illegittima di un immobile o di un terreno di proprietà dell'attore, con richiesta di rilascio del bene e senza collegare la pretesa al venir meno di un precedente titolo negoziale di consegna, va qualificata come azione di rivendicazione e non come azione personale di restituzione. Ne consegue che il giudice di merito aveva errato sia nella qualificazione della domanda sia nel regime probatorio applicato, poiché per la rivendicazione è necessaria la prova rigorosa della proprietà in capo all'attore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella censura sulla qualificazione della domanda
richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato come norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo
richiamato nella censura relativa all'efficacia del precedente giudicato, ma la Corte rileva che la sentenza del 2005 non aveva statuito sulla titolarità del bene
richiamato come norma dell'azione di rivendicazione, per la quale è necessaria la prova rigorosa della proprietà
richiamato implicitamente nel riferimento alla necessità della prova della proprietà in capo all'attore nella rivendicazione
Massime di principio
- La domanda di rilascio di un bene occupato senza titolo va qualificata come azione di rivendicazione quando l'attore non fondi la pretesa sull'estinzione di un precedente rapporto negoziale di consegna, ma sull'altrui occupazione abusiva del bene che assume di sua proprietà.
- L'azione personale di restituzione presuppone che il bene sia stato volontariamente trasferito o consegnato al convenuto in forza di un rapporto obbligatorio o negoziale; in assenza di tale presupposto, la tutela esperibile è quella reale di rivendica.
- Se la domanda è di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà del bene; non è sufficiente una prova attenuata o meramente presuntiva propria delle azioni personali di restituzione.
- Un precedente giudicato può essere valorizzato solo nei limiti del suo effettivo contenuto decisorio; se esso non ha accertato la proprietà del bene, non può sostituire la prova richiesta per l'azione di rivendicazione.
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