Cassazione Penale, Ordinanza n. 16618/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Rieti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per due episodi di furto pluriaggravato, entrambi contestati come concorso nel reato e riuniti dal vincolo della continuazione. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017, ipotesi in cui l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita fortemente i motivi di ricorso. Poiché i motivi dedotti rientrano tra quelli non deducibili oppure sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile senza necessità di ulteriore formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la decisione impugnata era una sentenza ex art. 444 c.p.p.
Per le sentenze di patteggiamento richieste dopo il 3 agosto 2017 limita il ricorso per cassazione ai soli motivi consentiti; motivi indeducibili o manifestamente infondati determinano l'inammissibilità.
Consente di dichiarare senza formalità la manifesta inammissibilità del ricorso quando la causa è evidente dagli atti.
artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, c.p.
Contestazione di concorso in furto pluriaggravato, oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la richiesta sia stata formulata dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi o non consentiti sono inammissibili.
- Se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deduce motivi non deducibili oppure manifestamente infondati, la Corte può dichiararne la manifesta inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la decisione impugnata è una sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte non entra nel merito della responsabilità penale, se il ricorso non supera il filtro di ammissibilità previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16543/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16544/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16547/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16550/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16551/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16552/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →