Cassazione Penale, Sentenza n. 28273/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare. Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 58-quater ord. pen., sostenendo che la preclusione triennale non opererebbe perché la denuncia per il reato di maltrattamenti in famiglia, che aveva concorso alla revoca dell'affidamento in prova nel 2023, è stata poi archiviata; 2) mancata autonoma e distinta valutazione della domanda di detenzione domiciliare; 3) omessa considerazione della condotta tenuta nel tempo e dell'evoluzione della personalità del richiedente.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater, comma 3, ord. pen. abbia natura oggettiva e derivi dalla revoca della precedente misura alternativa divenuta esecutiva, senza che possa essere rimessa in discussione in sede di nuova istanza per effetto della successiva archiviazione del procedimento penale che aveva contribuito alla revoca. Conseguentemente, il Tribunale ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda. Le censure subordinate sono dichiarate manifestamente infondate o comunque non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
comma secondo; comma terzo
La revoca di una misura alternativa divenuta esecutiva comporta una preclusione oggettiva alla concessione di benefici per tre anni; la successiva archiviazione del procedimento relativo al fatto valorizzato in sede di revoca non elimina gli effetti preclusivi già maturati.
È indicato come reato oggetto della denuncia che aveva concorso alla revoca della misura alternativa, poi archiviato.
Richiamo finale alla tutela dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La preclusione triennale alla concessione di misure alternative prevista dall'art. 58-quater ord. pen. ha natura oggettiva e opera per il solo fatto della revoca della precedente misura, una volta divenuta esecutiva.
- La successiva archiviazione del procedimento penale che aveva concorso alla valutazione revocatoria non travolge gli effetti della revoca già definitiva né consente una rivalutazione incidentale del presupposto preclusivo in sede di nuova istanza.
- Nel procedimento di sorveglianza la notizia di reato che abbia inciso sulla revoca della misura deve essere valutata autonomamente alla luce della presunzione di innocenza, ma ciò non incide sulla stabilità degli effetti preclusivi quando la revoca sia già divenuta definitiva.
- Quando opera la preclusione ex art. 58-quater ord. pen., il giudice può dichiarare inammissibile la nuova istanza senza dover procedere a una valutazione nel merito dei presupposti delle misure alternative richieste in via principale o subordinata.
Come è indicizzato
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