Cassazione Civile, Ordinanza n. 23039/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto con cui il creditore procedente chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto del debitore di procedere in executivis sulla base del titolo azionato, assumendo l'intervenuta rinuncia al titolo in forza di un accordo transattivo. Nel giudizio di merito il debitore aveva contestato la genuinità della transazione e aveva chiamato in causa il proprio difensore; quest'ultimo aveva a sua volta chiamato in causa la figlia del debitore, deducendo che costei gli avesse consegnato l'atto già munito della firma del padre. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande e compensato integralmente le spese. In appello, gli eredi del debitore avevano impugnato soltanto il capo sulle spese, contestando: 1) l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul motivo relativo alle spese nel rapporto tra il debitore e il difensore chiamato in causa; 2) l'erronea compensazione delle spese nel rapporto tra il debitore e il creditore procedente; 3) l'erronea compensazione delle spese nel rapporto tra la figlia del debitore e il difensore chiamato in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, ha accolto il primo per omessa pronuncia sulla censura relativa alle spese tra il debitore originario e il difensore chiamato in causa, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito ex art. 384, co. 2, c.p.c., ha comunque compensato per intero le spese del giudizio di appello anche rispetto a quel rapporto processuale. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite, mentre nulla ha disposto nei confronti dell'intimato rimasto contumace in cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma violata per omessa pronuncia su una specifica censura di appello
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e all'art. 111 Cost. quale parametro del vizio motivazionale/procedurale dedotto
art. 111 Cost.
invocato come parametro del dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande e censure proposte
richiamato in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza
richiamato per la compensazione delle spese e per la discrezionalità del giudice di merito nella ripartizione
richiamato tra le norme dedotte come violate in tema di motivazione sulla regolazione delle spese
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti nel denunciare la regolazione delle spese
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare l'omessa pronuncia come nullità processuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge in tema di spese
art. 384, secondo comma, c.p.c.
applicato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione senza rinvio
richiamato indirettamente nella massima sulla distribuzione dell'onere probatorio, ma non oggetto centrale della decisione
Massime di principio
- Se l'impugnazione di merito investe uno specifico capo sulle spese con più autonome censure, il giudice d'appello deve pronunciarsi su ciascuna di esse: l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- La regolazione delle spese va valutata in relazione all'esito complessivo del giudizio di secondo grado, anche se non vi è uno specifico motivo di impugnazione su tutti i rapporti processuali coinvolti.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione totale o parziale delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- In presenza di accoglimento solo parziale del ricorso e di un esito sostanzialmente reciproco della lite, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente al vizio accolto e decidere nel merito sulla regolazione delle spese, anche compensandole integralmente.
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