Cassazione Penale, Sentenza n. 24149/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 12/08/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. contro la convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio di un automezzo e di materiale ferroso ritenuti rispettivamente cosa pertinente al reato e corpo del reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), contestando: a) la convalida del sequestro di 3.790 kg di materiale ferroso nonostante documentazione di acquisto e pagamenti tracciabili dai tre cedenti; b) la convalida del sequestro di ulteriori 7.510 kg di materiale ferroso "privo di formulari", senza elementi che indichino che si tratti di provento di reato; c) il sequestro dell'automezzo di proprietà dell'impresa individuale FGP Metal nonostante controlli senza rilievi durante le operazioni di polizia giudiziaria. Sosteneva che la motivazione del Tribunale fosse anapodittica e meramente apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge: la "violazione di legge" rilevante, ai fini dell'art. 325 c.p.p., comprende la mancanza assoluta di motivazione o la mera apparenza della motivazione, ma non l'illogicità manifesta che deve essere dedotta con il motivo autonomo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale deve valutare l'astratta configurabilità del reato e il fumus commissi delicti con riferimento alla congruità degli elementi rappresentati, non pronunciandosi sul merito dell'accusa. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito argomentazioni logiche e non contraddittorie sufficienti a giustificare la convalida dei sequestri per la necessità di acquisire ulteriori prove. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso i provvedimenti sulle misure cautelari reali (convalida del sequestro probatorio); nel caso valutata nella fase di riesame dal Tribunale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente il motivo di ricorso per cassazione per "manifesta illogicità della motivazione"; la Corte osserva che tale censura è distinta dalla "violazione di legge" rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p. e va formulata con il motivo specifico di cui alla lett. e).
Indica i casi di "violazione di legge" per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di riesame delle misure cautelari reali; la Corte precisa che rientrano qui la totale assenza di motivazione o la motivazione meramente apparente.
Definisce il reato di ricettazione; richiamato perché i beni sequestrati sono stati ritenuti pertinenti o corpo del reato di ricettazione nella convalida del sequestro.
Norma richiamata nel contesto del sequestro probatorio e delle formalità connesse; la Corte prende in considerazione le regole procedurali relative al sequestro e alla documentazione attestante la provenienza dei beni.
Riferimento procedurale citato dal ricorrente in relazione al sequestro probatorio e alle misure di controllo; la decisione valuta la congruità degli elementi a supporto della convalida.
Prevede la condanna alle spese processuali e, ove il ricorso sia inammissibile, l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale valuta l'astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) e la congruità degli elementi a supporto della notizia di reato, non decide sul merito definitivo dell'accusa.
- La mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integra una "violazione di legge" che consente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; l'illogicità manifesta invece va dedotta con il motivo autonomo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
- Documentazione di acquisto e modalità di pagamento tracciabili possono attenuare il sospetto di provenienza delittuosa, ma non escludono automaticamente la possibilità di convalida del sequestro se permangono elementi che rendono necessarie ulteriori indagini per acquisire prove certe.
- L'assenza di formulari o di documentazione completa sul trasporto o sulla provenienza del materiale può giustificare, in concreto, il sequestro probatorio quando sia ragionevole ritenere utili ulteriori accertamenti sull'origine dei beni.
- Il sequestro dell'automezzo utilizzato per il trasporto può essere convalidato se ritenuto necessario per l'espletamento di accertamenti non altrimenti esperibili, anche se il veicolo non presenta rilievi immediati durante i controlli in sito.
- Presentare il gravame con il corretto tipo di motivo procedurale è essenziale: dedurre l'illogicità della motivazione con strumenti non consentiti dalla legge può comportare l'inammissibilità del ricorso e sanzioni economiche.
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