Cassazione Penale, Sentenza n. 17080/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizi processuali perché la condanna si sarebbe basata esclusivamente sulla mancata giustificazione del possesso di assegni, mentre la scelta di non fornire spiegazioni sarebbe stata una legittima scelta processuale e non avrebbe potuto fondare la responsabilità (contestazione del ricorso a un presunto dolo eventuale); 2) intervenuto decorso della prescrizione con richiesta di pronuncia di non doversi procedere; 3) vizio della motivazione per contraddittorietà e travisamento dei fatti, in quanto la sentenza non avrebbe valutato la provenienza delittuosa degli assegni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i primi e terzi motivi generici, reiterativi e manifestamente infondati per mancato confronto con la motivazione della Corte d'appello (vietato riproporre in Cassazione una rilettura meramente alternativa del merito). Il secondo motivo (prescrizione) è stato dichiarato generico e inammissibile per carenza di analitica rappresentazione della sequela procedimentale e mancata dimostrazione del maturare del termine. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui chi è trovato in disponibilità di refurtiva deve fornire spiegazioni sulla provenienza; in assenza di elementi che ricondurrano il possesso a fatti leciti, la mancata giustificazione può essere valorizzata a fondamento della responsabilità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale che definisce il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto applicabile la norma sulla base degli elementi di fatto acquisiti e della mancata giustificazione del possesso della refurtiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso, in ordine all'obbligo di riprodurre nei limiti strettamente necessari i motivi impugnatori
Norma richiamata per richiedere l'onere per il ricorrente di affrontare specificamente le questioni di fatto e di diritto relative alla prescrizione; la mancata dimostrazione analitica della sequela procedimentale rende la censura inammissibile
Norma applicata per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La mera scelta difensiva di non giustificare immediatamente il possesso di beni sospetti può essere legittima, ma non impedisce che il giudice valorizzi l'assenza di spiegazioni alla luce degli elementi di prova: la mancata spiegazione può rafforzare la presunzione di illiceità quando non esistono elementi che giustifichino il possesso
- In caso di possesso di beni provento di reato, grava sulla difesa l'onere di offrire una spiegazione plausibile e compatibile con la documentazione acquisita; in assenza di tale spiegazione, la responsabilità per ricettazione può essere ritenuta
- Le censure in Cassazione devono confrontarsi concretamente con la motivazione delle decisioni di merito: rilievi generici o la semplice riproposizione di argomentazioni già svolte in appello sono inammissibili
- La prescrizione è un'eccezione che richiede una puntuale rappresentazione e prova della sequela procedimentale e del decorso dei termini; il suo accertamento non è un mero calcolo aritmetico ma implica l'analisi di fatti e atti che il ricorrente deve documentare
- Per ricorsi dichiarati inammissibili la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e infliggere sanzioni (es. somme alla Cassa delle Ammende) se previsto dalla normativa
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