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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17229/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., concordando con la controparte una pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati a lui ascritti. Ha poi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione sulla adeguatezza degli aumenti di pena per la continuazione interna, così come concordati tra le parti. La Corte ha rilevato che la censura non rientra tra i motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa alla motivazione sugli aumenti di pena per continuazione interna non appartiene a tali categorie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla cui base è stata definita la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è limitato a soli specifici motivi tassativi; censure diverse sono inammissibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha trattato il ricorso con il procedimento de plano previsto per le ipotesi indicate dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso segue ... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la delimitazione dell'enunciazione del motivo di ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata a fondamento del principio per cui la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone la mancanza di assenza di colpa nell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; qualsiasi doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • La censura relativa alla motivazione sull'entità degli aumenti di pena concordati per la continuazione interna non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tassativi previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta evidenza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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