Cassazione Penale, Ordinanza n. 17229/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., concordando con la controparte una pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati a lui ascritti. Ha poi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione sulla adeguatezza degli aumenti di pena per la continuazione interna, così come concordati tra le parti. La Corte ha rilevato che la censura non rientra tra i motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa alla motivazione sugli aumenti di pena per continuazione interna non appartiene a tali categorie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla cui base è stata definita la sentenza impugnata.
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è limitato a soli specifici motivi tassativi; censure diverse sono inammissibili.
La Corte ha trattato il ricorso con il procedimento de plano previsto per le ipotesi indicate dalla norma.
all'inammissibilità del ricorso segue ... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la delimitazione dell'enunciazione del motivo di ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a fondamento del principio per cui la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone la mancanza di assenza di colpa nell'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; qualsiasi doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La censura relativa alla motivazione sull'entità degli aumenti di pena concordati per la continuazione interna non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tassativi previsti dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta evidenza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17033/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17034/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17035/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17036/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17037/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17038/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →