Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10322/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis), contestando la valutazione dei gravi indizi e la permanenza della partecipazione al sodalizio per il periodo oggetto di contestazione (dalla seconda metà del 2015 fino al 2019). In particolare la difesa denunciava: 1) genericità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, prive di indicazioni temporali specifiche e riferibili a fatti anteriori; 2) errata valorizzazione delle intercettazioni e di altre emergenze investigative, ritenute riferite a fatti pregressi; 3) insufficiente prova della provenienza illecita di somme (vaglia) e, quindi, della loro rilevanza ai fini della partecipazione al clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che, sulla base della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni, ha individuato gravi indizi di perdurante appartenenza del ricorrente al clan Moccia almeno fino al 2017 (e in ogni caso nella porzione temporale indicata nell'ordinanza). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di riesaminare i fatti e la loro riconsiderazione in sede di Cassazione), ha confermato che lo stato di detenzione non determina automaticamente la cessazione della partecipazione mafiosa e ha escluso vizi di motivazione o travisamento della prova. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato mantenuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria dovrà adempiere agli obblighi previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base procedurale per la richiesta di riesame della misura cautelare; in contestazione il riesame ex art. 309 ha portato alla conferma della custodia cautelare

  • art. 416-bis cod. pen.

    norma sostanziale che definisce l'associazione di stampo mafioso, titolo di reato contestato al ricorrente e valutato ai fini dei gravi indizi

  • art. 292 cod. proc. pen.

    richiamato nelle censure per i requisiti formali della motivazione in ordine alle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto agli oneri motivazionali richiesti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla verifica dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha confermato che tale requisito era soddisfatto dalla convergenza di dichiarazioni e intercettazioni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    articolo invocato nella censura (nell'ambito della motivazione), senza esito favorevole al ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni ad esso connesse

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    richiamato come parametro per la deduzione di travisamento della prova; la Corte ha spiegato i limiti di sindacato su tale vizio e lo ha escluso nel caso concreto

  • art. 274 cod. proc. pen.

    norma sulle esigenze cautelari (custodia cautelare); la Corte ha ritenuto ravvisate le esigenze cautelari in relazione alla gravità indiziaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    prescrizione richiamata dalla Corte per gli adempimenti della cancelleria successivi alla condanna alle spese

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso decisioni di riesame sulle misure cautelari la Corte verifica la coerenza e la logicità della motivazione ma non rivede i fatti: non è consentita una ritrattazione in punto di merito delle prove.
  • La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborata da elementi extratestimoniali (intercettazioni, riscontri), può costituire base sufficiente per ritenere sussistenti i gravi indizi di partecipazione associativa anche per periodi successivi a condanne o contestazioni pregresse.
  • Lo stato di detenzione del presunto appartenente a un'associazione mafiosa non comporta automaticamente la cessazione della sua affiliazione: la struttura e i meccanismi del sodalizio possono consentire contatti e perdurante influenza dell'indagato, specie se apicale.
  • La censura di genericità delle propalazioni richiede una verifica testuale del provvedimento: se il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento complessivo e motivato della persistenza degli elementi indiziari, la contestazione difensiva risulta spesso insufficiente.
  • L'accusa di travisamento della prova in Cassazione è ammessa solo nei limiti ristretti di una palese e oggettiva sfasatura tra il dato probatorio e la sua trasposizione motivazionale nel provvedimento impugnato; non autorizza a chiedere una diversa interpretazione dei fatti.
  • Per la rilevanza di trasferimenti di denaro (es. vaglia) ai fini dell'accertamento della partecipazione a un sodalizio occorre idonea indicazione del nesso con fonti illecite o con le casse del gruppo; l'assenza di questa prova può essere oggetto di censura, ma la sua valutazione rimane di merito.
  • Nel criticare misure cautelari, è strategico per la difesa indicare espressamente al giudice di merito gli elementi che proverebbero eventuali vizi (ad es. temporalità delle dichiarazioni) perché la Corte di legittimità potrà sindacare il travisamento solo se tale questione è stata previamente prospettata e valutata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.