Cassazione Penale, Ordinanza n. 23212/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e di merito, oltre che manifestamente infondato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione proposta contro l'espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 nei confronti di un soggetto trovato in possesso di documenti per il rimpatrio e condannato per delitti ritenuti non ostativi. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva l'omessa verifica della condizione ostativa di cui all'art. 19 T.U. immigrazione: secondo il ricorrente, le sue condotte di cessione illecita di stupefacenti tra il 2017 e il 2021 e la restrizione agli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella imponevano di valutare i vincoli familiari quali ostativi all'espulsione; si sosteneva inoltre che fosse irrilevante che la presenza del nucleo familiare non avesse impedito la prosecuzione delle attività illecite. La Corte ha ritenuto il motivo generico, versato in fatto e manifestamente infondato, osservando che la motivazione dell'ordinanza impugnata valorizzava anche l'assenza di lecite fonti di sostentamento e che il ricorso non descriveva in modo specifico né la natura né la stabilità attuale dei rapporti familiari.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
norma posta a fondamento dell'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza nei confronti di soggetti condannati per reati non ostativi, in presenza dei presupposti previsti dal testo unico immigrazione.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come possibile condizione ostativa all'espulsione, la cui sussistenza andava allegata e specificamente dimostrata con riguardo ai vincoli familiari attuali e concreti.
base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento di espulsione disposto ai sensi del testo unico immigrazione, la deduzione di una causa ostativa fondata sui vincoli familiari deve essere specifica, attuale e ancorata a elementi fattuali concreti, non potendo risolversi in affermazioni generiche.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare in fatto la valutazione del giudice di merito senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- La sussistenza di rapporti familiari sul territorio nazionale non è di per sé sufficiente a escludere l'espulsione: occorre allegare e dimostrare la reale stabilità e rilevanza attuale del legame, nonché la loro concreta incidenza ostativa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa della parte, seguono la condanna alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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