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Sentenza

Sentenza del 19/12/2018 n. 1501 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Quote ammortamento - Deduzioni frazionata - Decadenza accertamento - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella relativa all'anno d'imposta 2012, contestando il disconoscimento di detrazioni per interventi di risparmio energetico. Ha sostenuto: l'ammissibilità della documentazione prodotta in giudizio; la sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni, anche con riferimento a interventi eseguiti su sette unità immobiliari; e la decadenza dell'Amministrazione dal potere di contestare le spese sostenute nel 2010, indicate per la prima volta nella dichiarazione presentata nel 2011.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dal contribuente e ha dichiarato decaduta l'Amministrazione dal contestare le detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2010, poiché il termine decadenziale scadeva il 31 dicembre 2015, mentre la cartella è stata notificata il 25 agosto 2016. È stata inoltre esclusa la necessità di impugnare preventivamente l'avviso bonario, non autonomamente impugnabile. Tuttavia, per una specifica detrazione indicata al rigo RP 64, modello 2, il Collegio ha riconosciuto soltanto l'importo di 4.975 euro, sulla base dell'asseverazione prodotta. Le ulteriori riprese fiscali sono state annullate. Le spese del grado sono state poste a carico del contribuente, in ragione della sua parziale soccombenza e della tardiva produzione della documentazione.

Norme richiamate

  • Art. 25 del D.P.R. 602/1973

    termine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    Il termine per notificare la cartella deve essere calcolato con riferimento alla dichiarazione nella quale il costo o la spesa è stato indicato per la prima volta, anche quando la deduzione o detrazione viene fruita successivamente in quote annuali.

  • Art. 36-ter del D.P.R. 600/1973

    La procedura di controllo formale non prevede, secondo la decisione, l'inammissibilità automatica dei documenti prodotti successivamente al contraddittorio endoprocedimentale, soprattutto quando l'Ufficio li abbia concretamente esaminati.

  • Art. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973

    Le limitazioni probatorie derivanti dalla mancata produzione di documenti durante il controllo devono essere applicate considerando le circostanze concrete, tra cui l'assenza di una specifica richiesta e la dichiarazione del contribuente circa la precedente disponibilità della documentazione.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    La compensazione o la liquidazione delle spese processuali deve tenere conto della soccombenza reciproca e del comportamento processuale delle parti.

  • D.M. 19 febbraio 2007

    La fruizione delle detrazioni per interventi di risparmio energetico è subordinata alla conservazione e produzione della documentazione richiesta dalla disciplina agevolativa.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Stabilisce i parametri utilizzati per la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di giudizio.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9993/2018

    "In ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi necessariamente maturata con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l'ammontare è stato iscritto a bilancio"

    Il frazionamento pluriennale della deduzione incide soltanto sulle modalità di esercizio del diritto, non sposta la decorrenza del termine di decadenza, che resta collegata all'anno di sostenimento del costo e alla prima dichiarazione in cui esso è stato indicato.

Massime di principio

  • Quando una spesa o un costo viene dedotto o detratto in più anni, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dalla dichiarazione nella quale la spesa è stata indicata per la prima volta, non dalle dichiarazioni successive nelle quali sono state utilizzate le quote residue.
  • Il frazionamento della detrazione o dell'ammortamento non consente all'Amministrazione di prolungare indefinitamente il termine per contestare l'esistenza, l'ammontare o i presupposti originari del beneficio.
  • La notifica della cartella oltre il termine decadenziale rende illegittima la pretesa relativa alle spese dell'annualità ormai prescritta o decaduta, anche se la contestazione è formalizzata in una dichiarazione successiva.
  • L'avviso bonario derivante dai controlli automatizzati o formali, in linea generale, non costituisce un atto autonomamente impugnabile; il contribuente può far valere le proprie contestazioni contro la successiva cartella di pagamento.
  • La produzione tardiva di documenti non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità: occorre verificare se vi sia stata una specifica richiesta dell'Ufficio, se il contribuente abbia giustificato la mancata produzione e se l'Amministrazione abbia comunque esaminato la documentazione.
  • Per mantenere una detrazione edilizia o energetica è essenziale conservare asseverazioni, fatture, pagamenti e documentazione tecnica, poiché il giudice può riconoscere soltanto la quota adeguatamente comprovata.

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