Sentenza del 19/12/2018 n. 1032 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio consistente nella messa a disposizione di alloggi per vacanze. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Messa a disposizione di un alloggio per vacanze che l'agenzia prende in locazione da altri soggetti passivi - Prestazioni ulteriori - Carattere principale o accessorio della prestazione - Aliquota ridotta - Alloggio messo a disposizione da un'agenzia di viaggio in nome proprio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA applicabile ai servizi resi da un'agenzia di viaggio che mette a disposizione, in nome proprio, alloggi per vacanze presi in locazione da altri soggetti passivi. Occorreva stabilire se la sola messa a disposizione dell'alloggio, oppure tale prestazione accompagnata da servizi ulteriori, rientrasse nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e se fosse applicabile un'aliquota IVA ridotta.
La decisione
La Corte ha stabilito che sia la sola messa a disposizione dell'alloggio per vacanze sia la messa a disposizione accompagnata da prestazioni ulteriori costituiscono un servizio unico soggetto al regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, indipendentemente dall'importanza delle prestazioni accessorie. Ha inoltre escluso l'applicazione delle aliquote IVA ridotte previste dall'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, poiché la prestazione rientrante nell'articolo 307 è soggetta al regime speciale e non può beneficiare di tali aliquote.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articoli da 306 a 310
Regime speciale delle agenzie di viaggio
La messa a disposizione di un alloggio per vacanze preso in locazione da altri soggetti passivi costituisce un servizio unico rientrante nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, anche quando è accompagnata da prestazioni ulteriori.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 307
La prestazione dell'agenzia di viaggio è trattata come un servizio unico soggetto alle regole speciali previste per le agenzie di viaggio.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 98, paragrafo 2
Le aliquote IVA ridotte non sono applicabili alla prestazione di un'agenzia di viaggio consistente nella messa a disposizione di alloggi per vacanze quando tale prestazione rientra nel regime speciale degli articoli 306 e seguenti.
Massime di principio
- Quando un'agenzia di viaggio acquista o prende in locazione un alloggio e lo rivende al cliente in nome proprio, la prestazione può rientrare nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio anche se consiste soltanto nella disponibilità dell'alloggio.
- Le prestazioni ulteriori collegate all'alloggio non fanno necessariamente sorgere prestazioni autonome: l'operazione può essere qualificata come servizio unico, anche se tali prestazioni hanno un'importanza significativa.
- La qualificazione dell'operazione secondo il regime speciale delle agenzie di viaggio prevale sull'applicazione ordinaria dell'aliquota ridotta prevista per taluni servizi ricettivi.
- Per stabilire il trattamento IVA occorre verificare soprattutto se l'agenzia agisce in nome proprio e utilizza servizi acquistati da altri soggetti passivi; in caso contrario, il regime potrebbe essere diverso.
- La decisione riguarda l'interpretazione del diritto dell'Unione e deve essere applicata considerando anche la normativa nazionale di recepimento e le concrete modalità contrattuali dell'operazione.
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