Sentenza del 19/12/2018 n. 1035 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul regime IVA applicabile agli oggetti d'arte. Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1 - Prassi amministrativa consistente nell'assoggettare ad IVA il corrispettivo dovuto, a titolo di diritto sulle successive vendite di un'opera d'arte, all'autore dell'originale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione ha contestato la prassi austriaca di assoggettare all'IVA il compenso spettante all'autore di un'opera d'arte figurativa a titolo di diritto sulle successive vendite dell'originale. Secondo la Commissione, tale compenso è attribuito direttamente dalla legge per garantire all'autore una partecipazione economica al successo della propria opera e non costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. L'Austria sosteneva invece che il compenso remunerasse una prestazione dell'autore, consistente nel tollerare la rivendita, oppure che costituisse un'integrazione della base imponibile della prima vendita.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso della Commissione e dichiarato che l'Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA. Il diritto sulle successive vendite nasce direttamente dalla legge, non da un rapporto giuridico tra autore e venditore o acquirente, e l'autore non può autorizzare, impedire o influenzare la rivendita. Il compenso, quindi, non è il controvalore di una prestazione effettuata a titolo oneroso e non modifica neppure la base imponibile della prima cessione dell'opera. L'Austria è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso (...) e c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (...)
L'IVA si applica solo quando esiste un'operazione imponibile effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Il compenso per il diritto sulle successive vendite non rientra in tale ambito perché non remunera una prestazione dell'autore.
Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
La qualificazione residuale come prestazione di servizi non è sufficiente: deve comunque esistere una prestazione effettiva resa a titolo oneroso.
Articolo 25, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, (...) nell'obbligo (...) di permettere un atto o una situazione.
La nozione di tolleranza può costituire un servizio, ma solo se deriva da un rapporto giuridico e rappresenta una prestazione effettiva. L'autore non tollera giuridicamente la rivendita, poiché non può impedirla né influenzarla.
Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni.
Il compenso per la rivendita non integra la base imponibile della prima vendita perché non costituisce il corrispettivo di quella cessione né di un'altra prestazione dell'autore.
Articolo 1 della direttiva 2001/84/CE
Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore (...) un diritto inalienabile (...) a un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.
Il diritto sulle successive vendite è un diritto legale e inalienabile, destinato a garantire all'autore una partecipazione economica al successo dell'opera; non costituisce il pagamento di un servizio reso nella singola rivendita.
Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché l'Austria è risultata soccombente e la Commissione aveva chiesto la condanna alle spese, l'Austria è stata condannata a sostenerle.
Massime di principio
- Un pagamento è soggetto a IVA solo se costituisce il corrispettivo effettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto giuridico con prestazioni reciproche.
- Un compenso imposto direttamente dalla legge, privo di un collegamento sinallagmatico con una prestazione del beneficiario, non è normalmente un'operazione effettuata a titolo oneroso ai fini IVA.
- La semplice percezione di un vantaggio economico derivante da un evento, come la rivendita di un bene, non implica che il titolare del diritto abbia effettuato una prestazione imponibile.
- La nozione di tolleranza di un atto può integrare una prestazione di servizi soltanto quando il soggetto abbia un ruolo giuridico effettivo e consapevole nell'operazione; non basta che la legge gli riconosca un compenso.
- Un compenso successivo incide sulla base imponibile di una precedente operazione solo se costituisce realmente il corrispettivo, anche differito o integrativo, di quella stessa operazione.
- Il principio di neutralità fiscale non impone di trattare allo stesso modo situazioni economicamente o giuridicamente diverse: i compensi per lo sfruttamento ripetuto di opere e il diritto legale sulle successive vendite di opere d'arte figurativa possono ricevere un trattamento IVA differente.
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