Sentenza del 19/12/2018 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Rieti
IMU - Tasi - Avviso di accertamento - Immobile appartenente al Seminario Vescovile - Esenzione per finalità di culto e di assistenza - Onere probatorio al ricorrente - Assenza della prova - Illegittimità dell'accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esenzione è stata respinta. L'accertamento comunale è stato ritenuto legittimo, poiché l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione gravava sull'ente religioso e tale prova non è stata fornita. La mera appartenenza dell'immobile a un Seminario Vescovile o a un ente religioso non è sufficiente a ottenere l'esenzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IMU e TASI, sostenendo che l'immobile dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente a finalità di culto e assistenza. L'ente religioso non ha tuttavia fornito una prova adeguata del requisito oggettivo, ossia della concreta destinazione delle singole parti dell'immobile alle finalità esenti, né ha indicato al Comune i locali per i quali chiedeva l'applicazione dell'esenzione.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992
Prevede l'esenzione dall'imposta per determinati immobili utilizzati esclusivamente per specifiche finalità, tra cui quelle di culto e assistenza. L'esenzione richiede la prova della concreta destinazione dell'immobile alle finalità previste dalla norma.
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamata nel contesto della controversia quale disciplina generale dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, senza che dal testo emerga una specifica applicazione decisiva.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate e applicate in modo rigoroso: la natura religiosa o istituzionale del proprietario non determina automaticamente l'esenzione.
- L'ente che invoca l'esenzione deve provare sia il requisito soggettivo, relativo alla propria natura, sia il requisito oggettivo, relativo all'effettivo utilizzo dei singoli locali per le finalità agevolate.
- È opportuno indicare dettagliatamente all'ente impositore la destinazione di ciascuna porzione dell'immobile e richiedere l'esenzione solo per gli spazi che soddisfano concretamente i requisiti di legge.
- In mancanza di documentazione e di una puntuale distinzione degli usi dell'immobile, l'avviso di accertamento può essere considerato legittimo anche quando l'immobile appartiene a un ente religioso.
- La sola destinazione generica a seminario, culto o assistenza non è sufficiente: occorre dimostrare l'utilizzo esclusivo o conforme ai presupposti normativi per il periodo d'imposta contestato.
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