Sentenza del 19/12/2018 n. 1027 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) inerente a cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa nell'ambito di operazioni a catena con un unico trasporto. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i) e iii) - Articolo 3, paragrafo 1 - Acquisti intracomunitari di beni soggetti ad accisa - Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Cessioni intracomunitarie - Operazioni a catena con un unico trasporto - Imputazione del trasporto - Trasporto in regime di sospensione dall'accisa - Incidenza sulla qualificazione di acquisto intracomunitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il diniego della detrazione IVA relativa all'acquisto di combustibili provenienti dall'Austria e trasportati nella Repubblica ceca in regime di sospensione dall'accisa. Gli acquisti si inserivano in catene di operazioni con più rivendite successive e un unico trasporto intracomunitario, effettuato con mezzi della ricorrente. L'amministrazione fiscale riteneva che il trasporto dovesse essere imputato a un acquisto precedente nella catena e non agli acquisti effettuati dalla ricorrente, qualificati quindi come operazioni interne non detraibili. La controversia riguardava inoltre l'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva IVA agli operatori debitori dell'accisa e la rilevanza del regime di sospensione dall'accisa per individuare l'operazione intracomunitaria.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112 si applica agli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa effettuati da un soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti a IVA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tuttavia, in una catena di operazioni con un solo trasporto intracomunitario, il trasporto può essere imputato a un solo acquisto; l'acquisto dell'operatore debitore dell'accisa non è imponibile come acquisto intracomunitario se il trasporto non è a esso imputabile. L'imputazione deve essere stabilita considerando globalmente tutte le circostanze, in particolare il momento del trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario. Il trasporto in sospensione dall'accisa non è di per sé decisivo. Sulla base degli elementi disponibili, sembrava che la ricorrente avesse acquisito tale potere prima del trasporto, ma la verifica definitiva è stata rimessa al giudice nazionale. La Corte non ha quindi definito direttamente la detrazione spettante, lasciando al giudice ceco l'applicazione dei criteri enunciati.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Sono soggetti all'IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro.
Un acquisto è intracomunitario quando ricorrono cumulativamente il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario e il trasporto del bene in un altro Stato membro. In una catena con un solo trasporto, quest'ultimo può essere imputato a un solo acquisto.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
Si applica agli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa per i quali le accise sono esigibili nello Stato membro di destinazione.
La disposizione riguarda anche i soggetti passivi i cui altri acquisti intracomunitari non sono soggetti a IVA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le condizioni previste sono cumulative: acquisto intracomunitario, prodotti soggetti ad accisa con accisa esigibile nello Stato di destinazione e soggetto rientrante nell'ambito personale della norma.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 3, paragrafo 1
Non sono soggette all'IVA talune categorie di acquisti intracomunitari.
Le deroghe all'imposizione ordinaria rilevano per individuare l'ambito dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), ma non consentono di tassare come acquisto intracomunitario un'operazione alla quale non sia imputabile il trasporto.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 20
Si considera acquisto intracomunitario l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene spedito o trasportato verso uno Stato membro diverso da quello di partenza.
Il trasferimento del potere di disporre non richiede necessariamente la detenzione fisica del bene; occorre individuare il momento sostanziale in cui l'acquirente può disporne come proprietario.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 138, paragrafi 1 e 2, lettera b)
Gli Stati membri esentano determinate cessioni intracomunitarie, comprese quelle di prodotti soggetti ad accisa trasportati secondo il regime previsto dalla normativa sulle accise.
L'esenzione della cessione nello Stato di partenza costituisce il corrispondente dell'imposizione dell'acquisto nello Stato di destinazione. La norma sulle cessioni deve essere interpretata coerentemente con quella sugli acquisti.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 139, paragrafo 1
L'esenzione prevista dall'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni corrispondenti ad acquisti non soggetti a IVA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
La disposizione conferma il collegamento tra imposizione dell'acquisto nello Stato di destinazione ed esenzione della cessione nello Stato di partenza.
Direttiva 92/12/CEE e direttiva 2008/118/CE
Disciplina della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.
Il regime di sospensione disciplina la circolazione e l'esigibilità delle accise, ma non determina il trasferimento della proprietà o del potere di disporre dei beni ai fini IVA. Pertanto, non è un criterio decisivo per imputare il trasporto a una delle operazioni della catena.
Articolo 267 TFUE
Procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La Corte può riformulare le questioni e interpretare tutte le disposizioni del diritto dell'Unione utili a risolvere la controversia nazionale.
Massime di principio
- In una catena di vendite con un unico trasporto intracomunitario, il trasporto può essere attribuito a una sola cessione o a un solo acquisto; non è possibile qualificare tutte le operazioni come intracomunitarie sulla base dello stesso trasporto.
- Per individuare l'operazione intracomunitaria occorre effettuare una valutazione complessiva dei fatti, considerando soprattutto quando l'acquirente finale ha ottenuto il potere di disporre dei beni come proprietario e chi ha organizzato o sostenuto il trasporto.
- Il fatto che i beni siano prodotti soggetti ad accisa e circolino in regime di sospensione dall'accisa non decide automaticamente l'imputazione del trasporto ai fini IVA.
- La responsabilità per il pagamento dell'accisa nello Stato di destinazione non implica necessariamente che l'operazione dell'operatore debitore dell'accisa sia anche l'acquisto intracomunitario ai fini IVA.
- L'acquisto intracomunitario richiede la presenza cumulativa del trasferimento del potere di disporre dei beni e dell'effettivo attraversamento della frontiera tra Stati membri; se il trasporto non è collegato a una specifica operazione, tale operazione non può essere qualificata come acquisto intracomunitario.
- Nel valutare la detrazione IVA occorre prima qualificare correttamente l'operazione: se l'acquisto finale è quello cui deve essere imputato il trasporto, può configurarsi un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato di destinazione e la relativa IVA può essere detraibile secondo le regole ordinarie; la verifica finale dipende comunque dai fatti e dalla documentazione disponibili.
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