Cassazione Civile, Ordinanza n. 20922/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività stragiudiziale: da un lato, assistenza nella compravendita di quote di una s.r.l.; dall’altro, redazione di alcune scritture private collegate all’azzeramento del capitale sociale per perdite e alla successiva ricostituzione della società. I destinatari dei decreti proposero opposizione e il tribunale ridusse sensibilmente gli importi, revocando i decreti e liquidando somme inferiori, con una ripartizione non integrale a carico di uno dei clienti. In appello l’avvocato chiese la riforma della decisione, sostenendo che il valore della pratica dovesse essere calcolato sull’intera operazione economica e non sul solo valore nominale delle quote cedute, che nella liquidazione dovessero considerarsi anche i vantaggi patrimoniali conseguiti dai clienti e l’urgenza e complessità della prestazione, e che per le scritture redatte nell’interesse di più soggetti dovesse operare la solidarietà passiva, sicché il compenso non poteva essere ridotto al 50% a carico di uno solo dei coobbligati. La Corte d’appello accolse solo in parte l’appello. In cassazione il ricorrente articolò sette motivi: violazione delle norme tariffarie del D.M. 127/2004 e dell’art. 12 c.p.c. per la determinazione del valore della controversia; omesso rilievo di dati decisivi su urgenza, utilità e incarico professionale; e violazione degli artt. 1294 e 1173 c.c. per aver escluso la solidarietà nel pagamento del compenso per le scritture private. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due e il quarto motivo, inammissibili il terzo, il quinto e il sesto, ma fondato il settimo, osservando che, quando un avvocato presta un’unica attività nell’interesse di più persone e non risulti diversamente da legge o titolo, opera la presunzione di solidarietà passiva tra i clienti, essendo identici fonte dell’obbligazione e prestazione dovuta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, ha stabilito che la somma già liquidata dalla Corte d’appello dovesse essere posta integralmente a carico del cliente originariamente gravato solo per il 50%, senza ulteriore riduzione.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi relativi alla quantificazione del compenso per l’attività stragiudiziale e ha dichiarato inammissibili quelli fondati su una diversa lettura delle prove o su carenze espositive del ricorso. Ha invece accolto il motivo relativo alla solidarietà passiva nel pagamento del compenso per le scritture private redatte nell’interesse di più soggetti, ritenendo che l’obbligazione fosse unica e, quindi, solidale. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata decisa nel merito, disponendo che la somma liquidata restasse ferma ma fosse posta integralmente a carico del solo cliente indicato, senza riduzione al 50%. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state regolate in ragione della reciproca soccombenza, come emerge dal testo, ma la parte finale dell’ordinanza risulta tronca nel testo fornito.
Norme richiamate
D.M. 8 aprile 2004, n. 127, Capitolo III, art. 1, commi 1, 2 e 3
"Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella"; "Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione"; aumento dei massimi fino al doppio o quadruplo in casi di particolare o straordinaria importanza
Per la consulenza e assistenza stragiudiziale il compenso va liquidato entro i limiti tariffari tenendo conto delle caratteristiche concrete della pratica; il giudizio del merito sul punto è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
D.M. 8 aprile 2004, n. 127, Capitolo III, art. 5, comma 1 e comma 4
"Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile"; previsione di un onorario unico con aumento per ogni parte quando l'avvocato assista più parti
Il valore della pratica stragiudiziale va determinato secondo i criteri del codice di procedura civile; quando il professionista assiste più parti in un’attività unitaria, la disciplina tariffaria conferma la logica dell’unicità del compenso con possibili aumenti per parte assistita.
"causa relativa a rapporti obbligatori"; "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione"
Richiamato quale criterio di collegamento per la determinazione del valore nelle controversie aventi ad oggetto rapporti obbligatori; nella prestazione stragiudiziale di redazione di un contratto, il parametro si traduce nel valore dell’oggetto del contratto e dei beni ceduti.
"i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente"
La presunzione di solidarietà passiva opera anche quando più soggetti sono tenuti a corrispondere il compenso per un’unica prestazione professionale resa nel loro comune interesse, salvo diversa previsione di legge o di titolo.
richiamato per la facoltà del creditore di agire verso un solo debitore solidale
La solidarietà tutela l’interesse del creditore a soddisfarsi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.
richiamato in tema di modalità di attuazione della prestazione
L’identità della prestazione non è esclusa da modalità di attuazione diverse.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
requisito dell’"esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali"
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara e sintetica dei fatti e delle posizioni processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di legge
Usato per censurare la liquidazione del compenso e la mancata applicazione della solidarietà.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per la mera richiesta di rivalutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.
richiamato in relazione alla fonte dell’obbligazione
Serve a qualificare la fonte del rapporto obbligatorio professionale, rilevante ai fini della solidarietà e della natura unitaria dell’incarico.
richiamato nella nozione di fatto storico principale
È evocato per distinguere i fatti principali e secondari rilevanti ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali per attività stragiudiziale, il giudice deve applicare i criteri tariffari tenendo conto del valore della pratica, della natura dell’affare, della complessità, dell’importanza delle questioni, del pregio dell’opera, dei risultati conseguiti e dell’eventuale urgenza; la valutazione è di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e completa.
- Quando la prestazione dell’avvocato consiste nella redazione o assistenza alla redazione di un contratto, il valore della pratica va ancorato all’oggetto dell’operazione negoziale e ai beni/rapporti ad essa riferiti, secondo il criterio civilistico richiamato dalla disciplina tariffaria.
- La censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o nella contestazione del merito dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la mera diversa lettura delle prove.
- Se un avvocato rende un’unica prestazione professionale nell’interesse di più soggetti, e non risulta diversamente da legge o titolo, il debito per il compenso si presume solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c., in presenza di pluralità di debitori, identità della fonte dell’obbligazione e identità della prestazione dovuta.
- La solidarietà passiva opera anche quando i coobbligati abbiano interessi comuni e l’attività professionale sia sostanzialmente unitaria, così che il creditore può pretendere l’intero da uno solo dei debitori salvo regresso interno.
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