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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02580/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado con rito abbreviato e la cui responsabilità era stata confermata dalla Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva ribadito la condanna per la violazione della prescrizione impostagli con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, consistente nel divieto di associarsi a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che i contestati incontri con tali persone fossero solo occasionali e che la Corte territoriale non avesse risposto alle specifiche doglianze difensive su questo punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché interamente versato in fatto e meramente reiterativo delle censure già esaminate nel merito. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato sul carattere non occasionale della frequentazione contestata e avesse correttamente applicato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione della prescrizione imposta con la sorveglianza speciale, consistente nel divieto di associarsi a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione, integra il reato contestato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva un effettivo error iuris.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È stato dedotto il vizio di motivazione, ma il ricorso è stato giudicato meramente fattuale e reiterativo rispetto alle valutazioni già svolte dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella già accolta dai giudici di merito, senza individuare un reale vizio di violazione di legge o di motivazione.
  • In materia di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, il carattere non occasionale della frequentazione con soggetti vietati può essere desunto da una motivazione congrua del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a una rivalutazione del merito.
  • La mera reiterazione di questioni già esaminate e disattese in appello non è sufficiente a fondare un ricorso per cassazione ammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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