Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10753/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha sostituito nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora in relazione ai reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 110, 81 c.p., artt. 73 comma 1 e 74 d.P.R. 309/1990). Contestano l'errata applicazione del diritto e vizi di motivazione sostenendo che le prove (soprattutto intercettazioni) dimostrerebbero soltanto una collaborazione occasionale e subordinata a Russi Lorenzo, e non la loro appartenenza a un'associazione per delinquere: la Cutillo sarebbe stata soggetta a sudditanza per vincolo familiare (suocera) e la De Chiara solo esecutrice di ordini (compagna), con attività di breve durata; inoltre contestano l'attualità delle esigenze cautelari alla base della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui la Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione di fatto del giudice di merito; ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e coerente, facendo diretto riferimento alle intercettazioni dalle quali emergeva la consapevolezza delle ricorrenti del ruolo dei membri, la gestione della contabilità, il confezionamento delle dosi e altre condotte indicative della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha escluso che i rapporti di parentela impediscano a priori l'appartenenza a un sodalizio e ha ricordato la costante giurisprudenza secondo cui un nucleo familiare può integrare un'associazione per delinquere se sussistono continuità, stabilità organizzativa e clientela. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché il Tribunale aveva già modulato la misura in senso meno afflittivo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 81 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla responsabilità per il concorso e agli effetti penali connessi alla partecipazione ai reati contestati; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in base alle risultanze probatorie.

  • art. 73 comma 1 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sul traffico di sostanze stupefacenti e sulle relative circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le condotte descrivessero indizi coerenti con l'attività continuativa e organizzata contestata.

  • art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale citata in relazione al trattamento del ricorso; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011 (De Witt) e altre pronunce citate

    Integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento

    La Corte si è richiamata alla giurisprudenza secondo cui la presenza di rapporti familiari non esclude ma anzi può rafforzare l'esistenza di un'associazione per delinquere se sussistono continuità, stabilità organizzativa e clientela fissa.

  • Giurisprudenza: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 e pronunce sul divieto di rilettura dei fatti

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può riesaminare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito; i motivi che si limitano a prospettare una diversa valutazione delle prove sono tipicamente inammissibili.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: le doglianze che chiedono una rivalutazione meramente fattuale sono generalmente inammissibili.
  • Le intercettazioni, se dal loro contenuto emergono consapevolezza del ruolo, gestione di contabilità, confezionamento delle dosi e indicazioni operative, possono costituire indizi sufficienti per ritenere l'appartenenza a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • I rapporti familiari o di convivenza non escludono automaticamente la qualificazione associativa; anzi, possono costituire un elemento che rafforza la pericolosità e la stabilità organizzativa del sodalizio.
  • Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari occorre fornire argomentazioni e prove idonee a dimostrare concreto venire meno del pericolo di recidiva, di inquinamento probatorio o di fuga; una semplice asserzione di breve durata dell'attività non è sufficiente.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario focalizzarsi su questioni di diritto o su vizi specifici di motivazione o di applicazione normativa piuttosto che su una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.