Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21638/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 16 marzo 2026 il Tribunale di Salerno ha applicato all'imputato, all'esito di patteggiamento, la pena di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per un fatto ricondotto all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, perché il Tribunale non avrebbe verificato la possibilità di applicare la messa alla prova. La censura mirava quindi a far valere il mancato esame dell'accesso a un rito alternativo, nonostante la definizione del processo con patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nei riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato di dedurre in cassazione l'ingiustificato rigetto o la mancata valutazione della richiesta di messa alla prova, poiché l'applicazione concordata della pena implica rinuncia a far valere eccezioni diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento; il testo non dettaglia ulteriormente la condotta concreta, limitandosi a indicare il titolo di reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • istituto della messa alla prova

    La Corte afferma che, una volta intervenuta sentenza di patteggiamento, l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata valutazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.

  • patteggiamento

    L'applicazione concordata della pena comporta rinuncia a far valere eccezioni di nullità, anche assolute, diverse da quelle inerenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti preclude, di regola, la deduzione in cassazione di censure relative al mancato esame della messa alla prova, quando tali doglianze non attengano alla validità della richiesta di patteggiamento o del consenso prestato.
  • Nel patteggiamento, l'accordo sulla pena comporta una rinuncia processuale ampia alle eccezioni non inerenti al patteggiamento stesso, incluse quelle concernenti nullità diverse da quelle collegate al rito concordato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiMessa alla provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.