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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 327/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e ha rideterminato la pena. Due motivi: 1) insufficiente e viziata motivazione circa la responsabilità per bancarotta documentale (contestato il difetto di ricostruzione dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico, rilevando che la sentenza si sarebbe limitata a parlare di difficoltà di ricostruzione invece che di impossibilità degli affari e non avrebbe dimostrato la finalità di occultare attività distrattive); 2) violazione del divieto di reformatio in peius nel calcolo della pena: la Corte d'Appello, nel rideterminare la pena, avrebbe assunto come pena base anni quattro invece degli anni tre indicati dal Tribunale, aggravando così la posizione del ricorrente malgrado l'appello sia stato proposto solo dal soggetto condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (la motivazione è stata ritenuta adeguata: era documentata la carenza contabile che rendeva impossibile la ricostruzione del patrimonio e sussisteva il dolo generico richiesto per la fattispecie contestata) e ha accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame della determinazione della pena, secondo i principi richiamati (applicabilità del bilanciamento ex art.69 c.p. tra la circostanza di pluralità di fatti ex art.219 co.2 n.1 L.F. e le attenuanti generiche, e rispetto del divieto di reformatio in peius quando l'appello è proposto solo dall'imputato). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 216 L. fall.

    la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"

    la Corte conferma che, per la seconda ipotesi dell'art.216 (irregolare tenuta della contabilità tale da non permettere la ricostruzione), è richiesto il dolo generico/intenzionale e non il dolo specifico; la condotta è valutata in funzione del risultato ostativo alla ricostruzione

  • art. 219 co.2 n.1 L. fall.

    la pluralità di fatti di bancarotta è stata ritenuta sussistente; la disposizione disciplina una particolare ipotesi di unificazione quoad poenam (continuazione fallimentare) che, formalmente qualificata come circostanza aggravante, può essere sottoposta al bilanciamento con le attenuanti ex art.69 c.p.

  • art. 62-bis cod. pen.

    riferimento alle circostanze attenuanti generiche che possono essere bilanciate con la circostanza di cui all'art.219 L.F.

  • art. 69 cod. pen.

    principio del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: applicabile anche alla circostanza formale della continuazione fallimentare (art.219 co.2 n.1 L.F.)

  • art. 597 cod. proc. pen.

    disciplina i poteri del giudice d'appello a seconda del tipo di gravame: quando impugna solo l'imputato opera il divieto di reformatio in peius (commi 3 e 4), con conseguente divieto di aggravare la pena complessiva o i suoi elementi

  • art. 43 cod. pen.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla rilevanza dell'elemento psicologico nel reato (natura del dolo)

  • art. 64 cod. pen.

    richiamato nella giurisprudenza citata in relazione alla modulazione delle variazioni sanzionatorie per le circostanze

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta documentale, nell'ipotesi di irregolare tenuta della contabilità (art.216 L.F.), è sufficiente il dolo generico: è determinante che l'imputato fosse consapevole che la confusa/insufficiente tenuta contabile avrebbe potuto rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
  • La circostanza prevista dall'art.219 co.2 n.1 L.F. (pluralità di fatti/continuazione fallimentare) costituisce formalmente una circostanza aggravante ma, ai fini della determinazione della pena, può essere messa a confronto e bilanciata con le attenuanti generiche ai sensi dell'art.69 c.p.; se il bilanciamento la rende "minusvalente" non deve operare l'aumento di pena
  • Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di aumentare la pena complessiva o i singoli elementi che la compongono (pene base, aumenti per circostanze, ecc.): l'appello difensivo non può peggiorare la posizione dell'imputato
  • L'assenza di una contestazione esplicita della circostanza di pluralità di fatti non configura necessariamente violazione del diritto di difesa se la descrizione della pluralità dei reati implica chiaramente la circostanza, permettendo all'imputato di conoscere l'accusa
  • In sede di impugnazione alla Corte di Cassazione, gli errori di calcolo o di applicazione del divieto di reformatio in peius comportano annullamento limitato e rinvio per nuovo esame della determinazione della pena da parte del giudice di merito

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