Sentenza n. 11259/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - della nota prot. 9342 del 16 maggio 2024 del Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto “Banche dati Regolamento didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a. 2024/2025 – Proposta di istituzione ed accreditamento nuovi Corsi di Studio Università Telematica San Raffaele Roma – Provvedimento finale di Rigetto.”, mediante cui il Direttore Generale ha comunicato all’Ateneo ricorrente il rigetto dell’istanza di istituzione e accreditamento del nuovo corso di studio “LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari”; - del parere negativo, avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo dell’Università telematica San Raffaele Roma”, espresso dal CUN nell’adunanza del 27 marzo 2024 relativamente alla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari” presentata dall’Università ricorrente; - del parere negativo, avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo dell’Università telematica San Raffaele Roma”, espresso dal CUN nell’adunanza del 29 febbraio 2024 relativamente alla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari” presentata dall’Università ricorrente; - ove occorra, del D.M. MUR n. 289/2021, in parte qua; - ove occorra, del D.M. MUR n. 149/2022; - ove occorra, del D.M. MUR n. 1649/2023, recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale, in parte qua; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell’istanza di istituzione e accreditamento del corso di laurea magistrale LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari, corredato dai pareri negativi del CUN
Esito
Favorevole al ricorrente (università telematica)
Prevale il privato
La controversia
L’università ha impugnato il diniego di accreditamento del corso LM-70, da erogare prevalentemente a distanza, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha contestato l’incompetenza del Direttore generale, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 19/2012. Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, ha dedotto la violazione della disciplina sull’accreditamento dei corsi universitari e delle modalità di erogazione a distanza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il CUN e il MUR avessero ritenuto la modalità prevalentemente a distanza astrattamente incompatibile con la classe LM-70, senza esaminare in concreto l’ordinamento didattico, le attività pratiche e laboratoriali da svolgere in presenza, i requisiti strutturali dell’ateneo e l’idoneità del progetto a garantire gli obiettivi formativi. Le amministrazioni hanno inoltre sostenuto che il sopravvenuto D.M. n. 1835/2024 avrebbe comunque impedito la prosecuzione dell’iter, prospettando una sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sul D.M. n. 1835/2024. La sopravvenuta disciplina non può fondare una decisione di rito su un potere amministrativo non ancora esercitato; inoltre, l’atto generale avrebbe potuto essere impugnato congiuntamente agli atti applicativi, sicché l’università non era onerata di impugnarlo immediatamente in via autonoma. Il primo motivo è stato respinto: il decreto ministeriale previsto dall’art. 8, comma 7, del d.l. n. 19/2012 interviene nella fase conclusiva del procedimento, dopo il parere favorevole dell’ANVUR. Poiché il procedimento era stato arrestato anteriormente, in ragione del parere negativo del CUN, era competente la Direzione generale a comunicare il rigetto, in quanto atto provvedimentale rientrante nelle competenze dirigenziali. Sono stati invece accolti il secondo e il terzo motivo. Il diniego e i pareri del CUN si fondavano su un’incompatibilità astratta tra la modalità prevalentemente a distanza e il corso, senza spiegare perché la classe LM-70 non potesse essere erogata con tale modalità assicurando in presenza le attività pratiche e laboratoriali necessarie. Il giudice ha richiamato precedenti relativi ad altri corsi, secondo cui l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta del singolo progetto, dei crediti destinati alle attività telematiche e della possibilità di garantire gli obiettivi formativi mediante attività pratiche in presenza; non può introdurre surrettiziamente un divieto generale non previsto dalla disciplina applicabile. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo per le amministrazioni di riesaminare l’istanza nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Resta salva la possibilità di valutare, nel nuovo procedimento, la rilevanza del sopravvenuto D.M. n. 1835/2024. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
«Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l’accreditamento, su conforme parere dell’ANVUR […]»
Il decreto ministeriale di concessione o diniego dell’accreditamento interviene nella fase conclusiva del procedimento, dopo l’esaurimento delle fasi istruttorie e il parere favorevole dell’ANVUR; non riguarda l’arresto anticipato del procedimento determinato dal parere negativo del CUN.
art. 1, commi 1 e 3, D.M. n. 149/2022
«La competente Direzione generale provvede a dare comunicazione all’Università interessata del rigetto della proposta presentata»
Il parere negativo del CUN sulle condizioni della classe di afferenza può determinare l’arresto del procedimento prima della fase conclusiva riservata al Ministro; la comunicazione del rigetto spetta in tale fase alla competente Direzione generale.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Gli atti provvedimentali rientranti nelle competenze dell’amministrazione sono esercitati dalla dirigenza secondo il riparto funzionale delle competenze.
art. 16, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 165/2001
La competenza dirigenziale comprende l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi attribuiti ai dirigenti, nel rispetto dell’organizzazione ministeriale.
«[…] non consente in nessun caso a questo Giudice Amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»
Il giudice non può dichiarare improcedibile il ricorso sulla base dell’esito di un potere amministrativo che l’amministrazione non ha ancora esercitato in sede di riedizione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, quando le relative rationes decidendi siano trasponibili alla controversia.
art. 3 D.M. n. 1835/2024
«Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2, possono essere accreditati nelle tipologie c) e d) […] esclusivamente corsi di studio afferenti a classi nelle quali è già presente un corso accreditato con modalità di erogazione prevalentemente ovvero integralmente a distanza alla data del presente decreto»
La rilevanza e l’eventuale applicabilità della disciplina sopravvenuta dovranno essere valutate dall’amministrazione nel nuovo procedimento; la questione non è stata definita dal TAR nel presente giudizio.
art. 8, comma 2, D.M. n. 289/2021
Prevede l’adozione di un apposito decreto, su proposta dell’ANVUR, per individuare le classi incompatibili con le modalità di erogazione a distanza; il giudice rileva che tale decreto non risultava emanato.
Massime di principio
- Il diniego o l’arresto del procedimento di accreditamento di un corso universitario fondato sul parere negativo del CUN può essere adottato dalla competente Direzione generale quando interviene in una fase antecedente a quella conclusiva riservata al Ministro dall’art. 8, comma 7, del d.l. n. 19/2012, successiva al parere dell’ANVUR.
- Nel valutare l’accreditabilità di un corso universitario erogato prevalentemente a distanza, l’amministrazione non può limitarsi ad affermare un’incompatibilità astratta tra la modalità telematica e la classe di laurea, ma deve esaminare concretamente l’ordinamento didattico, gli obiettivi formativi, le attività pratiche e laboratoriali, i crediti formativi interessati e i requisiti strutturali dell’ateneo.
- La previsione di attività pratiche, di tirocinio o di laboratorio da svolgere in presenza non determina, di per sé, l’incompatibilità con la modalità prevalentemente a distanza, se il progetto formativo assicura comunque il perseguimento degli obiettivi qualificanti del corso e il rispetto delle attività specialistiche richieste.
- L’amministrazione non può introdurre, mediante un parere o un diniego non adeguatamente motivato, un divieto generale di accreditamento dei corsi prevalentemente a distanza che non sia ricavabile dalla disciplina normativa applicabile.
- Il giudice amministrativo non può dichiarare improcedibile il ricorso sulla base di un futuro arresto procedimentale che l’amministrazione non ha ancora adottato; l’eventuale disciplina sopravvenuta potrà essere valutata nell’ambito della riedizione del potere.
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