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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18707/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pellegrin era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di appropriazione indebita aggravata quale presidente della SD Falconstar Basket per essersi appropriato di complessivi euro 70.125 prelevati o utilizzati dai conti della società. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (i) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per consegna a persona diversa (portiere) senza invio dell'avviso di consegna; (ii) violazione dell'art. 124 c.p.p. e tardività o assenza della querela da parte dell'associazione sportiva, con contestazione sui soggetti legittimati a proporla; (iii) nullità e carenza probatoria in relazione all'acquisizione della querela e alla documentazione bancaria comprovante i prelievi; (iv) carenza e illogicità della motivazione sulla quantificazione delle somme appropriate (contestazione dell'ammontare ritenuto dagli organi giudicanti e richiesta che la pena fosse parametrata all'effettiva somma). La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che: (i) la Corte di appello ha correttamente qualificato la nullità della notifica quale nullità generale a regime intermedio, la quale deve essere rilevata o eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado; (ii) la valutazione sulla tempestività della querela è fondata su elementi di fatto (tempo necessario per accertamenti bancari e per ricostruire la rilevanza penale degli ammanchi) e la prova della tardività incombe a chi la deduce; (iii) i rilievi introdotti con i motivi nuovi in appello attengono a questioni di fatto e prova non sindacabili in Cassazione; (iv) l'acquisizione della querela e dei suoi allegati in fase dibattimentale o in appello è ammissibile e in concreto quei documenti sono stati assunti e confrontati con le deposizioni testimoniali, suffragando la ricostruzione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Indicata come la circostanza aggravante applicata in sede di merito per il reato di appropriazione indebita.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a nullità delle notifiche; la Corte ha ritenuto che la questione sia stata correttamente trattata come nullità generale a regime intermedio e quindi soggetta a termini di rilevabilità.

  • art. 7 legge 890/1982

    Citando la disciplina delle notificazioni a domicilio eletto; nel caso si è rilevato che il decreto era notificato al domicilio eletto ma consegnato a terzi senza idonea prova dell'avviso di consegna.

  • art. 157, comma 3 cod. proc. pen.

    Rilevato in relazione all'obbligo di invio dell'avviso di consegna per la notifica a mezzo posta; la mancanza di tale adempimento è stata oggetto della censura difensiva.

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Norma sul termine di querela (decorrenza); la Corte ha confermato che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato e che la parte che assume la tardività ha l'onere probatorio.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a questioni di nullità e acquisizione di documenti; la Corte ha precisato che l'acquisizione della querela e dei suoi allegati può avvenire anche in sede dibattimentale o in appello.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Menziionato nei motivi relativi alla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure precluse o manifestamente infondate in questa sede.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini di censura sulla sentenza impugnata; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che richiedono rivalutazione del merito.

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Citate in connessione alla procedibilità e all'acquisizione della querela: la Corte ha ritenuto che i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti anche tardivamente nel giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per la determinazione dell'ammenda (somma equa di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamato rispetto alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; non incide sul merito ma attesta il procedimento della requisitoria in forma scritta.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione a giudizio consegnata a persona diversa dall'imputato nel domicilio eletto, senza prova certa dell'avviso di consegna, costituisce una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente: se rilevata tardivamente può essere considerata inammissibile.
  • Il termine per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza certa, obiettiva e soggettiva, del fatto-reato; chi deduce la tardività ha l'onere di provare il difetto di tempestività e i tempi necessari per gli accertamenti utili possono giustificare un differimento.
  • Le questioni introdotte solo con motivi nuovi in appello che attengono a fatti o a valutazioni di prova possono essere precluse in sede di legittimità: la Cassazione non riesamina i fatti né riforma la valutazione probatoria fondata su motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • I documenti necessari a verificare la procedibilità (es. querela e suoi allegati) possono essere acquisiti anche in fase dibattimentale o in appello; la loro acquisizione tardiva non è in assoluto nulla se inserita correttamente nel contraddittorio e debitamente utilizzata in giudizio.
  • La quantificazione dell'eventuale appropriazione è valutazione di merito dei giudici di merito; contestazioni sulla misura della somma oggetto del reato devono essere fondate su prova diversa dalla mera doglianza in Cassazione.
  • Un ricorso in Cassazione manifestamente infondato o non consentito comporta non solo il rigetto ma anche l'imposizione delle spese e, se previsto, il pagamento di somme a titolo di ammenda.

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