Cassazione Penale, Ordinanza n. 09539/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello, deducendo due profili di vizio di motivazione. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza del dolo, sostenendo che il superamento della soglia penalmente rilevante fosse di entità insignificante. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La decisione riguarda una condanna per il reato di omesso versamento IVA, in continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., ex art. 5 d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al dolo, ha valorizzato una serie di elementi fattuali già evidenziati dalla Corte territoriale, tra cui il protrarsi dell'evasione per più annualità, la mancata contestazione anche in sede amministrativa, precedenti condotte evasive, l'omessa contabilizzazione di fatture per euro 119.118 nell'anno 2016, l'assenza di pagamenti successivi e la mancata prova di uno stato di crisi incolpevole. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che la pena finale di dieci mesi di reclusione era stata determinata tenendo conto di un errore nel calcolo delle attenuanti generiche in senso favorevole all'imputato e che, essendo la pena comunque inferiore al medio edittale, era sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base per la contestazione della continuazione tra le condotte contestate
norma incriminatrice relativa all'omesso versamento IVA, per la quale l'imputato era stato condannato
il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è ritenuto sufficiente per motivare una pena finale comunque inferiore al medio edittale
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel reato tributario contestato, il dolo può essere desunto da un compendio di elementi fattuali sintomatici della consapevole e reiterata sottrazione all'obbligo fiscale, quali la protrazione delle omissioni su più annualità, la mancata contestazione delle violazioni anche in sede amministrativa, l'assenza di versamenti successivi e la mancata prova di una crisi incolpevole.
- La deduzione del superamento della soglia come 'insignificante' non è di per sé idonea a scardinare la motivazione di merito quando il giudice abbia valorizzato dati ulteriori che esprimono la consapevolezza della violazione e la reiterazione della condotta.
- In tema di dosimetria della pena, se il trattamento sanzionatorio finale è collocato al di sotto del medio edittale e il giudice di merito ha comunque dato conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., non è richiesta una motivazione particolarmente analitica sul punto.
- Quando il giudice di merito riconosce le attenuanti generiche e la pena finale è già stata calcolata in termini favorevoli all'imputato, la censura sulla misura della pena è infondata se non evidenzia un effettivo travisamento o una concreta illogicità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
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