Cassazione Penale, Ordinanza n. 22377/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche perché il giudice di merito aveva già motivato in modo dettagliato valorizzando i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla persona condannata. La sentenza rileva però che la censura era generica e sostanzialmente riproduttiva di un motivo già esaminato e disatteso nel merito, con motivazione specifica fondata sui plurimi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice oggetto di conferma della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità.
Parametri richiamati come base del giudizio discrezionale sulle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata a elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola presenza di precedenti penali, ove il giudice li reputi sintomatici di una valutazione negativa della شخصية dell'imputato.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di questioni già specificamente vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione adeguata.
Come è indicizzato
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