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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32836/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

Nel procedimento per diffamazione, la persona offesa aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. L’indagata aveva inviato segnalazioni all’ordine professionale e ad altri organi, contestando la gestione del mandato da parte del legale e definendola, tra l’altro, poco professionale e priva della trasparenza attesa, con mancata risposta a richieste di informazioni e rimborso. Il pubblico ministero aveva ritenuto insussistenti gli estremi della diffamazione, qualificando la condotta come segnalazione priva di volontà diffamatoria. L’opposizione indicava specifiche investigazioni suppletive, tra cui acquisizione documentale, interrogatorio dell’indagata e assunzione di informazioni da parte di soggetti terzi. Il giudice per le indagini preliminari aveva tuttavia dichiarato l’opposizione inammissibile e disposto l’archiviazione, ritenendo la condotta riconducibile all’esercizio del diritto di critica ai sensi dell’art. 51 c.p. La persona offesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo: abnormità funzionale per avere il giudice anticipato valutazioni di merito sulla scriminante e sull’elemento soggettivo; nullità ed error in procedendo per violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p.; insufficienza e manifesta illogicità della motivazione sull’applicabilità della scriminante, sull’infondatezza delle segnalazioni, sulla continenza delle espressioni e sull’invio degli esposti a soggetti ritenuti estranei alla competenza disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che l’impugnazione, benché proposta come ricorso per cassazione e qualificata dal ricorrente anche in termini di abnormità, denunciasse sostanzialmente l’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione. Tale vizio è specificamente disciplinato dall’art. 410-bis c.p.p. e deve essere fatto valere mediante reclamo al tribunale, non con ricorso diretto per cassazione. La mera prospettazione dell’abnormità non consente di eludere il rimedio tipico, poiché l’eventuale erronea applicazione del potere di dichiarare inammissibile l’opposizione determina la nullità prevista dall’art. 410-bis c.p.p., non l’abnormità. Verificata la tempestività dell’impugnazione e la corrispondenza delle doglianze al contenuto tipico del reclamo, la Corte ha qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti in composizione monocratica per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma incriminatrice della diffamazione oggetto della richiesta di archiviazione.

  • art. 51 c.p.

    Disposizione richiamata dal giudice per ritenere la condotta scriminata dall’esercizio del diritto di critica.

  • art. 409 c.p.p.

    Richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento conseguente alla richiesta di archiviazione e all’opposizione della persona offesa.

  • art. 410 c.p.p.

    Disciplina l’opposizione alla richiesta di archiviazione e richiede l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova; la sua inosservanza costituisce il limite alla nullità prevista dall’art. 410-bis c.p.p.

  • art. 410-bis, comma 3, c.p.p.

    nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato può proporre reclamo entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, e il Tribunale provvede con ordinanza non impugnabile

    Il decreto di archiviazione è nullo quando, presentata opposizione, il giudice la dichiari inammissibile fuori dai casi di inosservanza dell’art. 410, comma 1, c.p.p.; il relativo vizio deve essere dedotto mediante reclamo al tribunale.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente di attribuire all’impugnazione la corretta qualificazione giuridica e di trasmettere gli atti al giudice competente, in applicazione dei principi di conservazione dell’impugnazione e favor impugnationis.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato quale norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, quando sia contestata perché pronunciata fuori dai casi consentiti dall’art. 410 c.p.p. o sulla base di una valutazione anticipata del merito delle investigazioni suppletive, deve essere impugnata mediante il reclamo previsto dall’art. 410-bis c.p.p., non mediante ricorso diretto per cassazione.
  • La qualificazione formale della doglianza come abnormità non consente il ricorso diretto per cassazione quando l’ordinamento prevede uno specifico rimedio per il vizio denunciato. L’abnormità ha natura eccezionale e residuale e non opera in presenza di un mezzo tipico idoneo a rimuovere il provvedimento.
  • Quando un provvedimento è impugnato con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge, il giudice deve verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una volontà di impugnare; se tali condizioni sussistono, deve attribuire all’atto la corretta qualificazione e trasmetterlo al giudice competente, senza modificare le regole proprie del mezzo effettivamente esperibile.
  • Il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. è tempestivo se proposto entro quindici giorni dalla conoscenza del decreto di archiviazione; il termine rileva anche quando l’atto sia stato originariamente presentato come ricorso per cassazione e sia successivamente riqualificato come reclamo.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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