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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00020/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza sulla contabilità di una ditta individuale operante nel settore auto, con rettifica del reddito d’impresa, del valore della produzione e del volume d’affari per l’anno 2005 e recupero di imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava l’atto ottenendo un accoglimento solo parziale in primo grado; l’Agenzia proponeva appello e la commissione regionale, pur ritenendo corretta la determinazione del reddito ai fini IRPEF, annullava la decisione di prime cure quanto alla determinazione del reddito e demandava all’Amministrazione la riliquidazione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR avrebbe considerato il testo originario della sentenza di primo grado e non quello corretto con ordinanza, con errata quantificazione della detrazione IVA; (2) omesso esame delle risultanze del processo verbale di constatazione; (3) contraddittorietà della decisione nel demandare all’Ufficio il ricalcolo delle imposte pur avendo riconosciuto esatti i conteggi del consulente di parte; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione della CTP, che aveva riconosciuto un credito IVA superiore a quello indicato nella dichiarazione dei redditi. Nel procedimento riunito, il contribuente impugnava inoltre la sentenza con cui la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza d’appello, deducendo violazione degli artt. 395 c.p.c. e 64 ss. d.lgs. 546/1992 e vizio di motivazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto nel procedimento principale, cassando con rinvio la sentenza d’appello; nel procedimento riunito ha accolto anche il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, cassando anch’essa con rinvio.

La decisione

Nel procedimento principale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava un refuso/testo della sentenza e non un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.; i motivi secondo e terzo sono stati accolti, poiché la sentenza di appello era intrinsecamente contraddittoria nel riconoscere corrette le risultanze tecniche e poi demandare all’Ufficio la riliquidazione dell’imposta; il quarto motivo è stato accolto perché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. si riferisce alla domanda giudiziale e non alla dichiarazione dei redditi, sicché non poteva configurarsi ultrapetizione per il solo fatto che il giudice tributario avesse riconosciuto un credito IVA superiore a quello dichiarato. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Nel procedimento riunito, la Corte ha ritenuto legittima in astratto la proponibilità del ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello anche in pendenza o contemporanea pendenza del ricorso per cassazione, sicché la declaratoria di inammissibilità resa dalla CTR è stata cassata con rinvio. Complessivamente, il ricorso del contribuente è stato accolto, salvo l’inammissibilità del primo motivo del procedimento principale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il motivo è ammissibile solo se investe un fatto storico decisivo, non un mero refuso della sentenza o il contenuto di un atto processuale/probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato

    Il principio opera rispetto alla domanda giudiziale e non alla dichiarazione dei redditi; nel processo tributario il giudice può rideterminare il tributo entro i limiti delle domande di parte.

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione è ammissibile contro le sentenze d’appello anche se contro le stesse sia già stato proposto o sia pendente il ricorso per cassazione, quando il rimedio mira a eliminare errori non rilevabili in cassazione.

  • artt. 64 ss. d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la revocazione è proponibile secondo la disciplina speciale richiamante l’art. 395 c.p.c., anche dopo la modifica del 2015.

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte richiama in via analogica la possibilità di riunire i ricorsi per cassazione connessi oggettivamente e soggettivamente.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Se la sentenza d’appello viene revocata, resta travolta anche l’eventuale decisione di cassazione impugnante la stessa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere costruito su un errore materiale o su un refuso della sentenza, ma richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Nel processo tributario il giudice non è vincolato alla quantificazione indicata nella dichiarazione fiscale del contribuente, poiché deve decidere sul rapporto tributario e può rideterminare l’imposta entro il perimetro delle domande proposte.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si riferisce alla domanda processuale e non agli atti dichiarativi extracontenziosi come la dichiarazione dei redditi.
  • È ammissibile la revocazione delle sentenze tributarie d’appello per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c. anche quando la stessa sentenza sia già impugnata o impugnabile per cassazione, perché i due rimedi hanno oggetto diverso.
  • Quando una decisione di appello presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria tra accertamento del dato tecnico e statuizione finale sulla quantificazione del tributo, la sentenza è cassabile per vizio di legge/motivazione e rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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