Cassazione Civile, Ordinanza n. 29792/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di quote di una s.r.l. concluso con scrittura privata autenticata. Il cedente conveniva in giudizio il cessionario chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto e la retrocessione delle quote; in subordine, la risoluzione per grave e persistente inadempimento del cessionario, assumendo il mancato pagamento del prezzo. Il tribunale respingeva entrambe le domande, ma la corte d'appello riformava la decisione e dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento del cessionario, disponendo il ritrasferimento delle quote al cedente. Il cessionario ricorreva per cassazione con due motivi: (1) deduceva violazione di norme su pagamento, quietanza, interpretazione del contratto, confessione e onere della prova, sostenendo che la quietanza contenuta nell'atto attestasse la ricezione dell'assegno e che fosse onere del cedente provare la mancata consegna del titolo, nonché che il suo inadempimento fosse incolpevole; (2) deduceva, in via subordinata, che la dichiarazione resa in interrogatorio formale dovesse essere apprezzata unitariamente ex art. 2734 c.c. e che la parte aggiunta sulla consegna dell'assegno fosse prova piena della stessa, non potendo il giudice scindere la confessione. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi presupponessero un fatto non accertato in fatto dalla corte territoriale, cioè l'effettiva consegna dell'assegno, e mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello nella parte in cui aveva valorizzato l'interrogatorio formale del cessionario come idoneo a superare la quietanza, ma aveva poi accertato che la consegna dell'assegno bancario non era stata provata dal cessionario, sul quale gravava l'onere di dimostrarla. Poiché entrambi i motivi di ricorso presupponevano proprio la consegna dell'assegno, fatto non provato e non più sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione di legge e ha qualificato le censure come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di adempimento dell'obbligazione pecuniaria; la Corte osserva però che nella specie il punto decisivo non è la modalità astratta di pagamento, ma la mancata prova della consegna dell'assegno.
richiamato dal ricorrente con riferimento alla quietanza; la Corte ribadisce che il valore della quietanza può essere superato dalla confessione giudiziale del debitore, ma resta necessario accertare il fatto della consegna del titolo.
richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto; non viene accolto perché le censure investono la ricostruzione del fatto e non l'interpretazione della norma.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma perché la questione è risolta sul piano dell'accertamento fattuale e dell'onere della prova.
richiamato dal ricorrente; la Corte non vi ravvisa una violazione, poiché la controversia attiene alla prova dell'adempimento e non alla buona fede interpretativa del contratto.
richiamato dal ricorrente; non è decisivo nella motivazione della Corte, che esclude il sindacato di legittimità sulla rivalutazione dei fatti.
richiamato in relazione alla confessione giudiziale; la Corte distingue tra confessione su fatto sfavorevole e tentativo di utilizzare la dichiarazione per provare un fatto favorevole non sufficientemente dimostrato.
richiamato sul valore della confessione resa in interrogatorio formale; la Corte conferma che l'interrogatorio formale mira a provocare confessione di fatti sfavorevoli, non a provare fatti favorevoli alla parte che lo rende.
richiamato per la confessione complessa o qualificata; la Corte ritiene non censurabile l'apprezzamento della corte di merito che ha valutato la dichiarazione complessivamente, a fronte della contestazione della controparte.
richiamato per sostenere l'ammissibilità della domanda di risoluzione e l'irrilevanza dell'adempimento tardivo dopo la domanda di risoluzione; la Corte non ribalta tale impostazione ma considera assorbente la mancanza di prova dell'adempimento.
richiamato per la gravità dell'inadempimento; la Corte conferma la valutazione di grave inadempimento operata dalla corte territoriale, fondata sul mancato pagamento del prezzo.
la Corte ribadisce che la violazione dell'articolo si configura solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove e l'esito dell'istruttoria.
richiamato nella motivazione della Corte per affermare che l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione gravava sul debitore/cessionario.
la Corte chiarisce che la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dei limiti di legge; non quando valuti diversamente le prove offerte.
la Corte ribadisce che la doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non l'hanno, o abbia disatteso prove legali; non per mera diversa valutazione del materiale probatorio.
richiamato dal ricorrente in relazione all'interrogatorio formale; la Corte ne esclude un uso che consenta di trasformare la censura in rivalutazione del merito.
richiamato dal ricorrente; non incide sulla decisione, che si fonda sulla non sindacabilità dell'accertamento fattuale in cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.
la Corte evidenzia che il ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge e nullità, ma in realtà ha sollecitato una nuova valutazione dei fatti, censura inammissibile in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come unico possibile canale per contestare l'accertamento fattuale, ma nel caso concreto non è stata proposta una puntuale censura di motivazione.
la Corte conferma la proposta di definizione anticipata del consigliere, rilevando che il ricorso è inammissibile e che la decisione si conforma alla proposta.
richiamato con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente; la Corte osserva che la memoria non scalfisce la correttezza della proposta e della decisione.
richiamato per escludere l'ammissibilità di documenti nuovi prodotti in cassazione al di fuori del perimetro consentito.
la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che la proposizione e il mantenimento di un ricorso inammissibile, nonostante la proposta ex art. 380-bis, integri un'ipotesi di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto, se dovuto in concreto.
Massime di principio
- L'interrogatorio formale è un mezzo di prova destinato a provocare la confessione di fatti sfavorevoli a chi lo rende; non può essere usato per provare fatti favorevoli alla stessa parte se tali fatti non risultano altrimenti dimostrati.
- La quietanza di pagamento, quale dichiarazione di scienza del creditore, può essere superata dalla confessione giudiziale del debitore; tuttavia, se la controversia riguarda il pagamento mediante assegno, resta necessario dimostrare l'effettiva consegna del titolo e, se contestata, la prova incombe sul debitore che invoca l'adempimento.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando il giudice valuti le prove e ritenga non assolto l'onere sulla base del materiale istruttorio acquisito.
- In cassazione non è consentito trasformare doglianze formalmente formulate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, salvo il limitato vizio di motivazione nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
- In materia di obbligazioni pecuniarie adempiute mediante assegno, l'effetto estintivo si realizza con l'effettiva riscossione della somma, non con la mera affermazione di avere consegnato il titolo, se tale consegna non sia provata.
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